14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 23587 del 3 novembre 2006
Testo massima n. 1
Il potere del giudice, di cui all’art. 291 c.p.c., di rilevare d’ufficio la nullità della notificazione dell’atto introduttivo è limitato all’atto introduttivo del grado di giudizio che si svolge davanti a quel giudice, e non si estende anche all’atto introduttivo dei gradi pregressi; il vizio di nullità della notificazione di quest’ultimo, che si trasmette alla sentenza, ricade infatti nell’ambito della disciplina generale dettata dall’art. 161 c.p.c., traducendosi in motivo di impugnazione.
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Testo massima n. 2
In tema di notificazioni, l’ignoranza cui fa riferimento l’art. 139, sesto comma, c.p.c. nel regolare l’ipotesi in cui «non è noto» il comune di residenza non è l’ignoranza meramente soggettiva del notificante, bensì un’ignoranza con carattere di oggettività, ossia quella che residua nonostante l’effettuazione delle ricerche della relativa informazione esperibili secondo l’ordinaria diligenza, le quali devono precedere, e non seguire, la notificazione stessa.
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