17 Mar Articolo 291 Codice di procedura civile — Contumacia del convenuto
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171, ultimo comma.
Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 20406/2013
Non essendo la mancanza di un provvedimento formale di dichiarazione di contumacia di per sé causa di nullità del procedimento o della sentenza, quando risulti che il contraddittorio sia stato comunque ritualmente costituito nei confronti della parte non costituita, neppure è imposto dal codice di rito un termine perentorio per la relativa declaratoria.
Cass. civ. n. 14860/2013
La disciplina della contumacia ex art. 290 ss. c.p.c. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall’onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell’art. 116, primo comma, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.
Cass. civ. n. 3704/2012
L’erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia in concreto pregiudicato il diritto di difesa, come avviene nel caso in cui la parte erroneamente dichiarata contumace abbia sollevato delle eccezioni comuni a quelle degli altri convenuti, le quali siano state prese in esame e disattese dal giudice.
Cass. civ. n. 25238/2010
L’omessa declaratoria di contumacia del convenuto non costituitosi non determina nullità della sentenza, né rappresenta elemento, da solo, sufficiente per dedurne la mancata prova del perfezionamento della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, trattandosi di mera irregolarità sanabile con il procedimento di correzione di errore materiale della sentenza.
Cass. civ. n. 10609/2010
L’art. 291, comma terzo, c.p.c. prevede che, rimasto inadempiuto l’ordine di rinnovazione della citazione, la causa sia cancellata dal ruolo senza esigere alcuna attività delle parti e che, una volta intervenuta la cancellazione, il processo si estingue a norma dell’art. 307, comma terzo, c.p.c., di modo che il potere di rilevazione dell’estinzione, di cui al quarto comma dello stesso art. 307, nel testo anteriore alla legge n. 69 del 2009, può e deve essere esercitato, su rituale eccezione della parte interessata, solo dopo la cancellazione della causa dal ruolo.
Nel regime anteriore alla legge n. 69 del 2009, l’ordinanza che dispone la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 291, comma terzo, c.p.c. non è impugnabile, in particolare con l’appello se emessa in primo grado, sul presupposto che implichi una dichiarazione di estinzione del processo. Infatti, la verificazione immediata di una fattispecie di estinzione, in conseguenza della cancellazione, a norma del quarto comma dell’art. 307 c.p.c., ha luogo di diritto, nel senso che i suoi fatti costitutivi si intendono verificati una volta disposta la cancellazione dal ruolo per l’inottemperanza all’ordine di rinnovo della notificazione, ma la sua rilevazione richiede l’eccezione di parte, la quale può conseguire solo nei seguenti casi: a) a seguito di una riassunzione operata dalla parte interessata alla declaratoria dell’estinzione, propositiva dell’eccezione e finalizzata alla sua declaratoria; b) in virtù della proposizione dell’eccezione da parte sua nel processo eventualmente riassunto irritualmente dalla parte interessata a proseguire il processo; c) in dipendenza della formulazione dell’eccezione in sede di eventuale ripresa del processo disposta dal giudice che aveva pronunciato la cancellazione, previa revoca della stessa ordinanza di cancellazione dal ruolo, cui l’altra parte lo avesse sollecitato; d) in forza di iniziativa intrapresa in altro processo separatamente instaurato, in via incidentale, al fine di dedurre un qualche effetto su di esso.
Cass. civ. n. 7358/2010
In tema di notifica dell’impugnazione a mezzo del servizio postale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare – nella specie, per irreperibilità del difensore domiciliatario all’indirizzo indicato, come certificato dall’ufficiale postale sull’avviso di ricevimento – la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall’art. 291 c.p.c..
Cass. civ. n. 20104/2009
La rinnovazione della notificazione può e deve essere ordinata dal giudice, in primo grado, quando “rileva un vizio che importi nullità” (art. 291, primo comma, c.p.c.), in appello “quando occorre” (art. 350, secondo comma, c.p.c.), e nel procedimento per convalida di sfratto anche se “risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa” (art. 663, primo comma, c.p.c.). È, pertanto, nullo l’ordine di rinnovazione della notificazione emesso sull’erroneo presupposto della nullità di questa, e la sua esecuzione non può avere l’effetto di far decorrere “ex novo” i termini che le parti a pena di decadenza devono osservare per le attività processuali che si ha onere di compiere dal perfezionamento di una valida notifica. L’illegittimità dell’ordine di rinnovazione può, inoltre, essere fatta valere nel successivo giudizio di impugnazione. (Nella specie, alla prima udienza, il presidente della Corte di merito aveva intimato all’appellante di rinnovare al domicilio reale del difensore la notifica dell’appello, ma essendo valida la notificazione, già eseguita, siccome effettuata presso la cancelleria del giudice “a quo” – perché, ex art. 82 R.D. n.37 del 1934, la parte appellata aveva eletto domicilio presso il procuratore che esercitava fuori della circoscrizione del proprio tribunale e non aveva eletto domicilio nel luogo di questo-, la S.C. ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto a seguito della rinnovazione).
Cass. civ. n. 625/2008
La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.
Cass. civ. n. 23587/2006
Il potere del giudice, di cui all’art. 291 c.p.c., di rilevare d’ufficio la nullità della notificazione dell’atto introduttivo è limitato all’atto introduttivo del grado di giudizio che si svolge davanti a quel giudice, e non si estende anche all’atto introduttivo dei gradi pregressi; il vizio di nullità della notificazione di quest’ultimo, che si trasmette alla sentenza, ricade infatti nell’ambito della disciplina generale dettata dall’art. 161 c.p.c., traducendosi in motivo di impugnazione.
Cass. civ. n. 4867/2006
Il termine stabilito dal giudice per la rinnovazione (nella specie, per mutamento del rito) della notificazione della citazione alla parte non costituita ha natura ordinatoria e può, pertanto, essere rinnovato in presenza di un’istanza presentata prima della scadenza del termine stesso.
Cass. civ. n. 19652/2004
La invalida costituzione in giudizio della parte, mediante procuratore privo di ius postulandi, determina la situazione di contumacia, anche se essa non viene dichiarata, e comporta l’impossibilità di chiedere — ove non ricorrano le condizioni previste dall’art. 294 c.p.c. — la rimessione in termini per riproporre difese ed eccezioni che, prive di valore in quanto proposte dal procuratore suddetto, sono precluse al momento della (successiva) regolare costituzione della stessa parte; né dette difese ed eccezioni, preclusse in primo grado, possono essere riproposte nel giudizio di appello, ove il processo deve essere accettato nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.
Cass. civ. n. 16803/2004
L’ordine di rinnovo della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell’art. 291 c.p.c. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell’art. 421 c.p.c.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la situazione normativamente considerata; ne consegue che l’atto che dispone la rinnovazione della notifica quando una rituale notifica vi sia già stata deve ritenersi nullo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., perché discostantesi dal relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite, e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità delle notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione. La nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l’interesse ad affermare che l’ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della propria inottemperanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pronunciando in sede di rinvio, aveva dichiarato improcedibile il ricorso in riassunzione per non avere il ricorrente in riassunzione ottemperato all’ordine di rinnovo della notificazione, già ritualmente eseguita alla parte personalmente, impartito dal giudice sulla base dell’erroneo presupposto che il ricorso in riassunzione dovesse essere notificato al procuratore costituito nella precedente fase del giudizio).
Cass. civ. n. 13510/2002
Il principio secondo il quale la notificazione di un atto di impugnazione a più parti eseguita mediante consegna, all’unico difensore, di un numero di copie non corrispondente a quello delle parti medesime è da ritenersi (non inesistente ma) nulla, e, come tale, sanabile all’esito dell’esecuzione, da parte del notificante, dell’ordine di rinnovazione impartito dal giudice, anche di legittimità, trova un limite nell’ipotesi in cui tale ordine rimanga ineseguito, dovendosi, in tal caso, procedere a declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione stessa (nella specie, del ricorso per cassazione), attesa la perentorietà (art. 291 c.p.c.) del termine assegnato per la rinnovazione, e la conseguente improrogabilità (art. 153 stesso codice) e non rinnovabilità di tale termine.
Cass. civ. n. 2881/2002
L’erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non provochi in concreto alcun pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva, né incida sulla decisione. (Nella specie, in un procedimeno d’appello, l’appellato si era regolarmente costituito, mentre nell’epigrafe della sentenza esso era indicato come contumace; nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza impugnata, rilevando che non si era verificata alcuna illegittima limitazione dell’attività difensiva della parte e che la motivazione della sentenza impugnata smentiva la doglianza relativa al mancato esame delle sue difese).
Cass. civ. n. 11688/2001
Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1 c.c.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell’inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest’ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile.
Cass. civ. n. 7360/2001
Allorché il giudice abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (ovvero, nel rito del lavoro, dell’art. 421 c.p.c.), la rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo sul presupposto della omissione, della nullità o dell’inesistenza della prima, ai fini della verifica della regolare instaurazione del contradditorio occorre aver riguardo esclusivamente alla situazione processuale determinatasi per effetto dell’ordine del giudice; sicché, ove questo sia rimasto ineseguito, il vizio ha un rilievo autonomo ed assorbente, mentre non spiega alcuna rilevanza la circostanza che l’intervento ordinatorio del giudice sia eventualmente frutto di un’erronea valutazione per essere stata la rinnovazione della notificazione disposta in presenza di un contraddittorio già integro.
Cass. civ. n. 4529/2000
Nel rito del lavoro, il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo (in caso di notifica nulla o inesistente) è perentorio, secondo l’espressa disciplina al riguardo dell’art. 291 c.p.c. — da ritenersi applicabile anche se in detto rito la pendenza del giudizio è determinata dal deposito dell’atto — con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina l’estinzione del giudizio, a norma dell’art. 307, terzo comma. (Nella specie l’estinzione era stata eccepita con l’atto di appello dal convenuto, rimasto contumace in primo grado a seguito della notificazione rinnovata fuori termine e affetta da nullità).
Cass. pen. n. 1444/1998
L’omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non prevista dall’ordinamento e non può ricomprendersi nell’ambito delle nullità di ordine generale, poiché non comporta alcun effetto pregiudizievole ai fini dell’intervento e dell’assistenza dell’imputato. La nullità può solo scaturire dall’inesistenza dei presupposti della dichiarazione di contumacia perché, in tal caso, non si sarebbe potuto instaurare il rapporto processuale o, ritualmente citato l’imputato non comparso, da violazione di norme che implichino particolari adempimenti ai quali è funzionalmente connessa la previsione del provvedimento formale. Mentre dall’omessa dichiarazione di contumacia per sé stessa, quando risultino le condizioni per celebrare il processo in assenza dell’imputato, non scaturisce alcuna violazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 7617/1997
La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell’art. 291 c.p.c.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, c.c.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell’atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell’atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest’ultimo di risultare funzionale alla produzione dell’effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all’art. 291, comma primo, c.p.c., la quale, stabilendo che «la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza», ha, evidentemente, riguardo ad un istituto ben diverso, per natura e funzione, rispetto a quello della prescrizione.
Cass. civ. n. 10852/1996
La rinnovazione della notifica nulla, di cui all’art. 291, primo comma, c.p.c., consiste nella reiterazione di un atto, destinato a sovrapporsi a quello già posto in esame, al fine di preservarne gli effetti, che vengono quindi ad avere la propria fonte in un nuovo fatto giuridico. Perché di rinnovazione possa parlarsi è pertanto necessario che nell’atto compiuto successivamente si faccia menzione di quello che si intende rinnovare, indicando la ragione per la quale si procede alla rinnovazione.
Cass. civ. n. 8777/1995
La nullità della notificazione della citazione è sanabile con effetto ex tunc dalla costituzione della parte in giudizio o dalla sua rinnovazione, disposta ex art. 291 c.p.c., ma non dalla conoscenza extraprocessuale dell’atto da parte del destinatario, desunta dal luogo della notificazione, diverso da quelli indicati dal codice di procedura, e dai rapporti intercorrenti tra consegnatario della copia notificata e destinatario. (Nel caso di specie la notificazione è stata effettuata nello studio professionale del coniuge convivente e la copia è stata consegnata al cognato della persona citata in giudizio).
Cass. civ. n. 1242/1995
La disposizione generale dell’art. 291 c.p.c., per la quale, se il convenuto non si costituisce, il giudice che rileva un vizio che importi nullità della notificazione dell’atto introduttivo fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarlo, è applicabile anche nel giudizio di legittimità.
La disposizione generale dell’art. 291 c.p.c., per la quale, se il convenuto non si costituisce, il giudice che rileva un vizio che importi nullità della notificazione dell’atto introduttivo fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarlo, non può essere applicato in caso di notificazione omessa o inesistente, come nel caso di mancata consegna dell’atto al destinatario sconosciuto all’indirizzo indicato.
Cass. civ. n. 1104/1995
La dichiarazione di contumacia non è impedita dal fatto che l’udienza indicata in citazione sia diversa da quella stabilita dall’ufficio dopo l’iscrizione della causa a ruolo e dal fatto che vi sia stato un rinvio d’ufficio, essendo onere del convenuto che non provveda esso stesso all’iscrizione a ruolo, di accertarsi della sorte della causa.
Cass. civ. n. 912/1995
Nel caso in cui una parte, benché regolarmente costituita, sia stata dichiarata, per errore, contumace, ciò non comporta alcun vizio della sentenza, quando l’erronea declaratoria non abbia comportato alcun pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva. Ne consegue che, dovendo la proposizione di qualsiasi impugnazione essere sorretta da idoneo interesse, identificabile nella possibilità di conseguire, attraverso la rimozione della statuizione censurata, un risultato giuridicamente apprezzabile, e non già in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla soluzione adottata, va negata la sussistenza di siffatta condizione di ammissibilità rispetto ad un ricorso che si limiti alla deduzione dell’erroneità della dichiarazione di contumacia, senza indicare quale limitazione la stessa abbia comportato all’esercizio del diritto di difesa, né quale incidenza abbia potuto avere sull’esito della lite, vale a dire quali evenienze processuali sarebbero derivate, come potenzialmente idonee a determinare una diversità dell’esito suddetto, dalla corretta soluzione della questione, così da consentire alla corte un effettivo controllo di causalità dell’errore lamentato e da sottrarre la doglianza all’astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica.
Cass. civ. n. 4052/1994
Qualora in appello non sia stata ordinata, in contrasto col disposto dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione dell’atto introduttivo del giudizio di gravame — nullo perché eseguito in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330 c.p.c. — la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità del giudizio di secondo grado — in sede di esame della relativa questione che, essendo attinente alla regolarità del contraddittorio, è pregiudiziale ad ogni altra —, deve pronunciare l’annullamento della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado.
Cass. civ. n. 4105/1993
L’art. 291, primo comma, c.p.c. autorizza il giudice a disporre la rinnovazione della notifica della citazione quando il convenuto non si sia costituito in giudizio ed esista un vizio che importi nullità della notifica della citazione. Ne consegue che la possibilità che il convenuto non abbia avuto conoscenza della citazione o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore (così come invece disposto con norma di carattere eccezionale dall’art. 663, primo comma, c.p.c.) non legittima la rinnovazione della citazione.
Cass. civ. n. 8122/1990
Al fine della declaratoria di contumacia della parte non costituita, per il caso in cui l’udienza di prima comparizione sia stata anticipata con decreto presidenziale (nella specie in grado di appello) a norma dell’art. 163 bis, ultimo comma, c.p.c., è necessario che il decreto medesimo sia stato notificato personalmente a detta parte, ai sensi dell’art. 70, comma secondo, att. c.p.c.
Cass. civ. n. 6563/1990
La dichiarazione di contumacia, formalizzando una situazione di disinteresse della parte per il giudizio, è strumentale all’attivazione di meccanismi sollecitatori di possibile revisione di tale atteggiamento in relazione all’evoluzione del rapporto processuale, onde risponde ad un interesse della parte che non si costituisce e che deve potersi avvalere di meccanismi siffatti; mentre, se la parte che si sia costituita viene illegittimamente dichiarata contumace, da tale decisione può derivarle pregiudizio nella sola misura in cui le vengano inibite attività processuali che sarebbe stato suo diritto compiere. Consegue che la parte la quale, nonostante la illegittima dichiarazione di contumacia, sia stata presente nel giudizio e posta concretamente in condizione di esercitare i suoi poteri e le sue facoltà, non può invocare una inesistente (ancorché erroneamente dichiarata) contumacia, per ottenere una rimessione in termini che le consenta di superare le conseguenze dell’inerzia mantenuta pur in presenza di detta concreta condizione di partecipazione al processo.
Cass. civ. n. 6440/1983
Il provvedimento di riunione di cause distinte, non incidendo sull’autonomia dei singoli giudizi, comporta che la situazione di contumacia della parte convenuta in uno di essi non resta esclusa dalla circostanza che la stessa parte sia regolarmente costituita in altro giudizio.
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