Cass. civ. n. 5223 del 11 settembre 1980
Testo massima n. 1
Nel caso di mancata costituzione del convenuto per vizio importante la nullità della notificazione della citazione, il giudice istruttore, che dispone ai sensi dell'art. 291 c.p.c. la rinnovazione della notificazione stessa in diverso luogo, deve verificare la regolarità del termine a comparire indicato nella citazione, ai sensi dell'art. 163 bis c.p.c., con riguardo al luogo ove è stata eseguita la notificazione nulla, e non già rispetto al diverso luogo ove sarà eseguita la notificazione da rinnovare. Rinnovata la notificazione, poi, la verifica del giudice istruttore riguarderà la congruità del termine indicato nell'atto di citazione nuovamente notificato, con riguardo al luogo ove la notificazione è avvenuta. (Nella specie, la notificazione nulla era stata eseguita in Italia, con termine a comparire superiore a quello stabilito nell'art. 163 bis citato per le notificazioni da eseguire su territorio nazionale, ma inferiore a quello stabilito per le notificazioni all'estero, e la nuova notificazione era stata eseguita all'estero, con indicazione, in citazione, di diverso e regolare termine di comparizione. La corte, enunciato il principio di cui in massima, ha respinto la tesi della non rinnovabilità della notificazione ex art. 291 citato per nullità della citazione, data dall'indicazione, nella citazione stessa, di un termine minore di quello stabilito per le notificazioni all'estero).