14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1104 del 30 gennaio 1995
Posted at 17:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
La dichiarazione di contumacia non è impedita dal fatto che l’udienza indicata in citazione sia diversa da quella stabilita dall’ufficio dopo l’iscrizione della causa a ruolo e dal fatto che vi sia stato un rinvio d’ufficio, essendo onere del convenuto che non provveda esso stesso all’iscrizione a ruolo, di accertarsi della sorte della causa.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]