14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13510 del 16 settembre 2002
Testo massima n. 1
Il principio secondo il quale la notificazione di un atto di impugnazione a più parti eseguita mediante consegna, all’unico difensore, di un numero di copie non corrispondente a quello delle parti medesime è da ritenersi [ non inesistente ma ] nulla, e, come tale, sanabile all’esito dell’esecuzione, da parte del notificante, dell’ordine di rinnovazione impartito dal giudice, anche di legittimità, trova un limite nell’ipotesi in cui tale ordine rimanga ineseguito, dovendosi, in tal caso, procedere a declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione stessa [ nella specie, del ricorso per cassazione ], attesa la perentorietà [ art. 291 c.p.c. ] del termine assegnato per la rinnovazione, e la conseguente improrogabilità [ art. 153 stesso codice ] e non rinnovabilità di tale termine.
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