Art. 171 bis – Codice di procedura civile – Verifiche preliminari

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Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167.

La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'art. 166 è dichiarata contumace [290 c.p.c. ss.] con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291 [59 disp. att.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 822/2022

In tema di disciplina delle udienze, l'art. 59 disp. att. c.p.c., per il quale la dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace, a norma dell'art. 171, ultimo comma, c.p.c., "quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura della udienza", detta una norma speciale per la prima udienza del procedimento davanti al giudice di pace, senza che possa desumersene un principio di carattere generale, valevole per tutte le udienze di trattazione e per tutti i giudizi, ostandovi il silenzio dell'art. 83 disp. att. c.p.c., che pure disciplina la trattazione delle cause, e la "ratio" della norma speciale, correlata al disposto dell'art. 171 c.p.c., il quale, nel consentire alla parte di costituirsi direttamente in prima udienza, ha inteso limitare l'onere dell'altra parte, tempestivamente costituitasi, di attendere la conclusione di tale udienza. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2016).

Cass. civ. n. 1058/2018

In tema di opposizione all'esecuzione, il termine per l'iscrizione della causa a ruolo nella fase di merito previsto dall'art. 616 c.p.c. è espressamente definito perentorio, con la conseguenza che l'omesso rispetto dello stesso determina l'improcedibilità dell'opposizione, anche ove la parte convenuta si sia tardivamente costituita.

Cass. civ. n. 21184/2017

Nel caso in cui il giudizio introdotto con citazione non venga iscritto a ruolo da alcuna delle parti e venga successivamente riassunto tempestivamente da una di esse, a norma del disposto degli art. 171, comma 1, e 307, comma 1, c.p.c., le decadenze per il convenuto correlate al tempestivo deposito della comparsa di risposta a norma dell'art. 167 c.p.c. e, fra queste, quella dal diritto di chiamare in causa un terzo, non si possono ritenere verificate con riferimento al termine per la sua costituzione, che operava in relazione all'udienza indicata nell'originaria citazione introduttiva; pertanto, nel caso di riassunzione effettuata dal convenuto, le decadenze si correlano allo stesso atto di riassunzione di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. e, nel caso di riassunzione effettuata dall'attore, al termine di cui all'art. 166 c.p.c., calcolato in relazione all'udienza indicata dallo stesso attore nella comparsa di riassunzione.

Cass. civ. n. 8444/1998

Negli uffici di conciliazione ai quali sono addetti più magistrati, la costituzione in giudizio delle parti nella udienza alla quale la causa sia stata rinviata d'ufficio, perché nel giorno indicato in citazione per la comparizione delle parti nessun giudice tiene udienza o l'udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, è tardiva, disponendo l'art. 56 delle disp. att. c.p.c. che la causa è rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato «dopo la costituzione delle parti». In tal caso, qualora il convenuto si costituisca in giudizio esclusivamente per eccepire la tardiva iscrizione al ruolo senza accettare il contraddittorio nel merito, il giudice non può dichiarare la nullità del procedimento, ma deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo, come sancito dal comma 1 dell'art. 171 e dal comma 1 dell'art. 307 c.p.c.

Cass. civ. n. 10389/1995

L'omessa cancellazione della causa dal ruolo, in caso di tardiva costituzione dell'attore, è motivo di nullità, non di mera irregolarità, del procedimento che sia irritualmente proseguito nella contumacia del convenuto.
La nullità del giudizio di primo grado, che sia irritualmente proseguito, nella contumacia del convenuto, nonostante la tardiva costituzione dell'attore, impone al giudice d'appello di decidere il merito della causa, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti in primo grado ed ammissione del convenuto al compimento delle attività che gli erano state impedite in conseguenza della nullità.

Cass. civ. n. 7855/1994

Le disposizioni degli artt. 171 e 307, commi 1 e 2, c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo la costituzione del rapporto processuale.

Cass. civ. n. 6298/1994

In tema di termini assegnati alle parti per la loro costituzione in giudizio, qualora il giudizio di primo grado sia proseguito fino alla sentenza, su istanza dell'attore che, in contumacia del convenuto, siasi tardivamente costituito, il giudice di appello cui sia denunciato il vizio derivato da tale tardività, non può limitarsi a dichiarare la nullità degli atti processuali e della sentenza medesima, ma deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo, a causa di detto vizio, incombendo, poi, a chi ha interesse riassumere il giudizio davanti al giudice di primo grado entro il termine stabilito dalla legge e decorrente dal provvedimento di cancellazione emesso dal giudice di appello.

Cass. civ. n. 9684/1992

Qualora contro il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione, la mancata tempestiva costituzione di entrambe le parti non realizza l'ipotesi prevista in via generale dall'art. 171 c.p.c. (secondo il quale il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione), perché il giudizio di opposizione, pur costituendo un ordinario processo di cognizione, è tuttavia sottoposto alla duplice condizione di procedibilità derivante dalla tempestiva proposizione dell'opposizione e dalla costituzione in giudizio dell'opponente, con la conseguenza che incombe all'opponente l'onere di coltivare senza remore il giudizio di opposizione per evitare la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Cass. civ. n. 4444/1978

Nell'ipotesi in cui l'attore si sia costituito in giudizio tardivamente e il giudice istruttore, nella contumacia del convenuto, abbia disposto la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, seguita da nuova iscrizione a ruolo, l'irregolarità della costituzione in giudizio dell'attore non spiega alcun effetto sugli atti successivi alla rinnovazione della notificazione della citazione; ne consegue che l'eventuale ritenuta nullità degli atti anteriormente compiuti risulta priva di conseguenze in ordine alla validità della decisione che sia fondata su elementi istruttori raccolti validamente dopo la rinnovazione della notificazione e idonei, ex se, a sorreggere la relativa motivazione.

Cass. civ. n. 508/1956

I due termini di costituzione fissati dalla legge all'attore e al convenuto sono distintamente considerati, nel senso che ciascuna parte è tenuta ad osservare il proprio termine sotto pena di inefficacia della ritardata costituzione a meno che l'altra parte non si sia, alla sua volta, tempestivamente costituita nel termine assegnatole. In conseguenza, ove l'attore si costituisca tardivamente, e il convenuto non si costituisca, il giudice non deve dichiarare la contumacia di questo ultimo, ma ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, e sorgerà in tal modo per le parti l'onere della riassunzione nel termine perentorio di un anno dalla data del provvedimento di cancellazione. Uguale sanzione dovrà essere applicata, qualora non costituitosi l'attore, il convenuto si sia costituito (quando la costituzione di costui sia de facto avvenuta) dopo la scadenza del proprio termine. In ipotesi di tardiva costituzione di ambo le parti deve applicarsi anche la stessa sanzione, a meno che il convenuto costituendosi si sia difeso nel merito o abbia comunque accettato il contraddittorio, dovendo in tal caso aver luogo la prosecuzione del processo.

Cass. civ. n. 8/1955

Nelle nuove norme di procedura civile il legislatore ha tenuto distinti tra loro il termine di costituzione dell'attore e quello assegnato al convenuto, ma ha voluto altresì, aggiungendo l'avverbio «rispettivamente», che ciascuno di essi avesse per la costituzione di ciascuna parte carattere di perentorietà, nel senso che ciascuna è obbligata ad osservare il proprio termine, sotto pena di inefficacia della costituzione tardiva, salvo che questa non avvenga dopo che la controparte siasi tempestivamente costituita; l'apparente contrasto tra l'art. 171 e l'art. 307 c.p.c. si elimina interpretando quest'ultimo articolo nel senso che si è voluto far richiamo al termine di cui all'art. 166 come all'ultimo termine utile in cui una parte almeno, e cioè il convenuto, può costituirsi, giacché l'attore si sarebbe dovuto costituire in precedenza, e cioè entro 10 giorni dalla notificazione della citazione.