Art. 59 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo III - Del processo di cognizione > Capo I - Del procedimento davanti al giudice di pace
La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal conciliatore a norma dell'articolo 171 ultimo comma del codice, quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.
[alert]
Massime correlate
Non è presente nessuna massima.