Cass. civ. n. 17928 del 4 luglio 2019

Testo massima n. 1


Una volta accertata la regolare costituzione del contraddittorio, la mancata formale dichiarazione di contumacia della parte non costituita non è di per sé causa di nullità del procedimento o della sentenza, avendo tale declaratoria il solo scopo di fornire la prova dell'avvenuto accertamento, da parte del giudice, della regolare notificazione dell'atto introduttivo alla parte non comparsa.