14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14860 del 13 giugno 2013
Posted at 17:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
La disciplina della contumacia ex art. 290 ss. c.p.c. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall’onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell’art. 116, primo comma, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.
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