Cass. civ. n. 8122 del 10 agosto 1990

Testo massima n. 1


Al fine della declaratoria di contumacia della parte non costituita, per il caso in cui l'udienza di prima comparizione sia stata anticipata con decreto presidenziale (nella specie in grado di appello) a norma dell'art. 163 bis, ultimo comma, c.p.c., è necessario che il decreto medesimo sia stato notificato personalmente a detta parte, ai sensi dell'art. 70, comma secondo, att. c.p.c.