14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7617 del 14 agosto 1997
Testo massima n. 1
La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio [ disposta ed eseguita a mente del disposto dell’art. 291 c.p.c. ] non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione [ ex art. 2943, comma primo, c.c. ] con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica [ nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ] stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell’atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell’atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest’ultimo di risultare funzionale alla produzione dell’effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la [ apparentemente contraria ] disposizione di cui all’art. 291, comma primo, c.p.c., la quale, stabilendo che «la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza», ha, evidentemente, riguardo ad un istituto ben diverso, per natura e funzione, rispetto a quello della prescrizione.
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