14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3704 del 9 marzo 2012
Testo massima n. 1
In tema di azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro responsabile dell’infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell’INAIL conseguenti alle variazioni quantitative della rendita [ e, in generale, delle prestazioni erogate dall’Istituto ] non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del “petitum” originario; detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio.
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Testo massima n. 2
L’erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia in concreto pregiudicato il diritto di difesa, come avviene nel caso in cui la parte erroneamente dichiarata contumace abbia sollevato delle eccezioni comuni a quelle degli altri convenuti, le quali siano state prese in esame e disattese dal giudice.
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