Cass. civ. n. 995 del 19 febbraio 1986

Testo massima n. 1


Quando la notificazione non sia avvenuta a mani del destinatario, ma in uno degli altri modi indicati dagli artt. 139 e seguenti c.p.c., la prova della sussistenza dei relativi presupposti, i quali danno affidamento, nella previsione della norma, che l'atto sarà portato a conoscenza del destinatario, spetta, in caso di contestazione, al notificante.