Cass. civ. n. 17040 del 12 novembre 2003

Testo massima n. 1


In tema di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, ai fini di verificare la validità della notifica di un atto, costituisce idonea fonte di convincimento atta a confermare o a superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo) l'indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio, ed il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata.