14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 575 del 20 gennaio 1983
Testo massima n. 1
In tema di notificazione mediante consegna di copia dell’atto notificando a mani di persona qualificatasi come «incaricata a ricevere», l’intrinseca validità di tale dichiarazione e, quindi, la validità della notificazione stessa, non richiedono di necessità un rapporto fra la persona ricevente ed il destinatario dell’atto, che sia all’origine di tale incarico, essendo sufficiente che la prima abbia ricevuto dal secondo, anche in via del tutto provvisoria e precaria, l’incarico medesimo sì da sentirsi impegnata a far consegna, al destinatario, della copia ricevuta dell’atto.
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