Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2572 del 12 aprile 1983

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2572 del 12 aprile 1983

Testo massima n. 1

In difetto di espresse prescrizioni limitative contenute nel secondo comma dell’art. 139 c.p.c., è legittimato a ricevere l’atto da notificarsi, nella casa e per conto del destinatario assente, chi si trova con lui, pur non coabitando o convivendo, in rapporto personale o di interessi tale da fare escludere la eccezionalità o la mera occasionalità della sua presenza nella casa e da rendere certo — secondo un giudizio di normalità — che una volta assunto l’incarico di trasmettere l’atto ricevuto alla persona alla quale è destinato, lo esegua effettivamente e fedelmente, in tempi e modo adeguati a realizzare lo scopo della notificazione.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze