14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2572 del 12 aprile 1983
Testo massima n. 1
In difetto di espresse prescrizioni limitative contenute nel secondo comma dell’art. 139 c.p.c., è legittimato a ricevere l’atto da notificarsi, nella casa e per conto del destinatario assente, chi si trova con lui, pur non coabitando o convivendo, in rapporto personale o di interessi tale da fare escludere la eccezionalità o la mera occasionalità della sua presenza nella casa e da rendere certo — secondo un giudizio di normalità — che una volta assunto l’incarico di trasmettere l’atto ricevuto alla persona alla quale è destinato, lo esegua effettivamente e fedelmente, in tempi e modo adeguati a realizzare lo scopo della notificazione.
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