14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8920 del 24 luglio 1992
Testo massima n. 1
In caso di notificazione di un atto a mani di persona di famiglia e addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di cui all’art. 139, secondo comma, c.p.c., non è necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario della avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, prevista dal quarto comma del menzionato articolo solo in caso di notifica al portiere o al vicino di casa; peraltro la qualità di persona di famiglia o di addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ma contro tale presunzione semplice è ammessa la prova contraria da parte del destinatario.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]