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Articolo 140 Codice di procedura civile — Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

Articolo 140 Codice di procedura civile — Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento [ disp. att. 48 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 30952/2017

La notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell’ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l’effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto a effettuare la notifica stessa, in osservanza dell’art. 139 c.p.c.. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la corte d’appello avesse omesso di valutare l’osservanza o meno, da parte del notificante, dell’obbligo di ordinaria diligenza nell’accertamento della effettiva residenza del destinatario della notifica, perché solo nella prima ipotesi avrebbe potuto poi dichiarare la nullità della notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici).

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Cass. civ. n. 19772/2015

La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l’atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (cfr. Corte cost. n. 3 del 2010).

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Cass. civ. n. 3590/2015

È nulla la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. effettuata nel luogo di residenza del destinatario, come risultante dai registri anagrafici, qualora questi si sia trasferito altrove e il notificante ne conosca l’effettiva residenza o domicilio, in quanto evincibili dalla stessa relata dell’ufficiale giudiziario.

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Cass. civ. n. 26864/2014

In tema di notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell’atto da notificare, ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. (Nell’enunciare l’anzidetto principio la S.C., ha escluso che la mancata specificazione, sull’avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione).

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Cass. civ. n. 10107/2014

Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell’ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall’art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest’ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l’onere di fornirne la prova.

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Cass. civ. n. 16817/2012

L’art. 140 c.p.c. prescrive, per la validità della notifica con il rito degli irreperibili, il deposito di copia dell’atto presso la casa comunale, rappresentando questa la sede del comune nei confronti dei terzi, nonchè il luogo degli atti comunali e degli organi che li deliberano, insuscettibile di estensione a diversi “luoghi”. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali, eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c. mediante il deposito presso un ufficio decentrato del Comune).

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Cass. civ. n. 15094/2012

In tema di notificazioni, di fronte al rifiuto di ricevere l’atto, opposto dalla persona qualificatasi come portiere dello stabile di cui all’art. 139 c.p.c., l’ufficiale giudiziario, che può legittimamente presumere che la qualità di portiere sia vera senza essere tenuto ad indagini verificative, può ben eseguire la notifica ai sensi del successivo art. 140.

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Cass. civ. n. 7324/2012

In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell’atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l’attività che incombe su chi richiede l’adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l’effetto della conoscibilità dell’atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l’impugnazione, la notifica a mezzo posta dell’avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza.

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Cass. civ. n. 5026/2012

In tema di notificazioni a mezzo posta, l’annotazione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento, dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto (destinatario, oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico) che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell’avviso, e dunque legittimità e validità della notificazione.

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Cass. civ. n. 2959/2012

Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso.

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Cass. civ. n. 20482/2011

Il procedimento notificatorio disciplinato dal codice di procedura civile è un mezzo di comunicazione che offre le maggiori garanzie possibili di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, secondo un principio che si estende anche agli atti sostanziali. Ne consegue che la revoca del mandato, da qualificarsi atto unilaterale recettizio, regolato dall’art. 1335 c.c., può validamente essere portata a conoscenza del destinatario mediante procedimento di notificazione perfezionatosi con l’osservanza degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., senza che l’esito di compiuta giacenza della raccomandata inviata all’esatto indirizzo del mandatario possa integrare la prova contraria della mancata conoscenza dell’atto, atteso che, per poter vincere la presunzione legale, è necessario un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.

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Cass. civ. n. 4748/2011

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).

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Cass. civ. n. 2755/2011

Nella notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., in caso di rifiuto della persona abilitata al recapito di ricevere in consegna il piego raccomandato, non è richiesta dall’art. 8, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, la menzione sull’avviso di ricevimento del nome e cognome della persona che rifiuta e la sua qualità, essendo tenuto l’agente postale in tutte le ipotesi di mancata consegna dell’atto esclusivamente al deposito del medesimo presso l’ufficio postale e a notiziarne il destinatario mediante avviso a mezzo raccomandata. L’identificazione del soggetto e l’indicazione della sua qualità sono, infatti, necessarie soltanto nell’altra ipotesi regolata dall’art. 8, primo comma, riguardante il rifiuto da parte della persona abilitata di firmare l’avviso di ricevimento, pur avendo provveduto alla ricezione del piego.

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Cass. civ. n. 7809/2010

A seguito della sentenza (di immediata applicazione) della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è necessario che il notificante, affinchè tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, comprovi la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato la nullità della notificazione di un’intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida per difetto di prova dell’avvenuta ricezione, da parte dell’intimato, del successivo avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c., rimettendo le parti dinanzi al giudice di primo grado per l’esame della proposta opposizione tardiva a convalida di sfratto).

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Cass. civ. n. 3426/2010

Ai fini del perfezionamento della notifica (nella specie, dell’avviso di accertamento tributario) in caso d’irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., l’attestazione del compimento delle formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c. (deposito nella casa comunale, affissione dell’avviso alla porta del destinatario, invio di raccomandata con avviso di ricevimento) non richiede formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore della norma, dovendo la relata di notifica essere interpretata attribuendo alle singole parti il senso che risulta dal complesso dell’atto (ex art. 1363 c.c.) e non quello derivante da una considerazione atomistica di esse. Ne consegue che ove l’agente dichiari di aver effettuato la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., l’attestazione di avere “rilasciato avviso sul luogo del destinatario” deve essere interpretata nel senso che detto avviso è stato rilasciato nelle forme di legge e cioè mediante affissione sulla porta del destinatario medesimo, ogni diversa interpretazione essendo contraria alle usuali regole di ermeneutica contrattuale, applicabili, nei limiti della compatibilità, agli atti amministrativi.

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Cass. civ. n. 311/2010

Nel caso in cui il destinatario di un avviso di accertamento tributario sia deceduto, e gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dall’art. 65, secondo ed ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. nei confronti del defunto, previo tentativo di consegna dell’atto presso il suo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell’atto. Il messo notificatore, ove sia venuto a conoscenza del decesso e non abbia reperito presso il domicilio persone idonee e disponibili a ricevere l’avviso, è tenuto invece a restituirlo con l’indicazione del motivo per cui la notificazione non ha potuto aver luogo, con la conseguenza che l’Ufficio, reso edotto del decesso, può disporre che l’atto sia notificato nei modi previsti dall’art. 65 cit.

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Cass. civ. n. 20098/2009

Il ricorso alla procedura di notifica di cui all’art. 140 c.p.c., presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell’indirizzo del destinatario, richiede che l’organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall’art. 139 c.p.c., descrivendo, in particolare, le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, dimora o di domicilio. Ne deriva che è illegittimo il ricorso alla procedura in questione, nel caso in cui l’ufficiale notificatore non abbia usato l’ordinaria diligenza per individuare il luogo di residenza, essendosi limitato ad indicare solo il comune nel quale si è trasferito il destinatario dell’atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto la nullità della notifica di un avviso di accertamento fiscale, effettuata ex art. 140 c.p.c. sul presupposto che il destinatario si era trasferito in altro comune, senza che venisse accertato il nuovo indirizzo, che pure risultava dagli atti di stato civile).

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Cass. civ. n. 14618/2009

In tema di notificazioni, l’assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., che postula l’impossibilità di consegnare l’atto in quel luogo per mere difficoltà di ordine materiale, quali la precaria assenza del notificando e la mancata presenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone abilitate dall’art. 139 c.p.c. a ricevere tale atto. Diversamente, la irreperibilità non temporanea rientra nella previsione dell’art. 143 c.p.c., per la cui applicabilità, infatti, non è sufficiente la valutazione soggettiva della persona alla quale l’atto deve essere consegnato, ma è necessaria la irreperibilità oggettiva, ovvero l’impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando nonostante l’esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dalla comune diligenza.

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Cass. civ. n. 2919/2007

Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l’atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall’art. 139. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario — e che pertanto l’assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un’ipotesi di c.d. irreperibilità temporanea — lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell’avvenuta notificazione dall’affissione dell’avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata, essendo invece necessarie ulteriori ricerche solo quando il notificatore abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito dal comune e/o dal luogo ove viene ricercato, perché in tal caso verrebbe meno il collegamento fra il luogo e il soggetto, collegamento sul quale il legislatore fonda la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dell’atto notificatogli ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

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Cass. civ. n. 24416/2006

Qualora sussistono i requisiti richiesti dalla legge, ai sensi degli arte. 44 c.c. e 31 att. c.c., per opporre il trasferimento di residenza ai terzi di buona fede, ovvero la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza, con consequenziale cancellazione dall’anagrafe del comune di provenienza e iscrizione nell’anagrafe del comune di nuova residenza, aventi la stessa decorrenza, la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c., in cui il piego relativo alla raccomandata ed attestante l’avvenuto compimento delle formalità previste dalla legge sia stato restituito al mittente per compiuta giacenza, è nulla, in quanto la notifica ex art. 140 c.p.c. non esclude ma al contrario postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario, e che la copia non sia stata consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c. di ricevere l’atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valida la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio eseguita con le modalità indicate in precedenza, ritenendo che con l’uso dell’ordinaria diligenza, ovvero ricorrendo ad una normale ricerca anagrafica, il notificante avrebbe accertato, o avrebbe potuto accertare, che all’epoca della notifica il destinatario dell’atto aveva già da tempo trasferito altrove la propria residenza anagrafica).

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Cass. civ. n. 5450/2005

Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. pro. civ. — richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma (deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che, in caso d’omissione di uno di essi (nella specie, mancata affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione), la notificazione è nulla e, benchè la nullità sia sanata dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, l’effetto sanante si realizza soltanto nel momento di tale ricezione, con la conseguenza che il rispetto del termine d’impugnazione decorrente dalla notificazione dell’atto va computato avendo riguardo a quest’ultima data (nella specie, la Corte Cass. ha riformato la pronuncia di merito, affermando che il reclamo proposto ex art. 26, legge fall., avverso il decreto del giudice delegato, doveva ritenersi tempestivo, dovendo computarsi il dies a quo dell’impugnazione avendo riguardo alla data della ricezione della raccomandata).

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Cass. civ. n. 18110/2004

In tema di notificazione degli atti processuali a persona irreperibile, il compimento di taluno degli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. (nella fattispecie, spedizione al destinatario dell’atto della raccomandata recante notizia di quanto eseguito) oltre il termine stabilito per la notificazione dell’atto (nella fattispecie, ricorso per cassazione) determina la nullità — e non l’inesistenza — della notificazione, con conseguente sanatoria del vizio nel caso di rituale costituzione in giudizio del destinatario, per raggiungimento dello scopo dell’atto ai sensi dell’art. 156 c.p.c.

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Cass. civ. n. 14388/2004

Nel caso in cui la notifica venga effettuata, nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario, onde quest’ultimo, ove ciò contesti in giudizio al fine di far dichiarare la nullità della notifica stessa, ha l’onere di fornirne la prova.

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Cass. civ. n. 13755/2002

La validità della notificazione eseguita nelle forme dell’art. 140 c.p.c. postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto, e che la copia non possa essere consegnata nella casa di abitazione, o nel luogo dell’ufficio, dell’industria o del commercio, per mere difficoltà di ordine materiale, ovvero per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate dal precedente art. 139. Ne consegue che la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici è nulla quando questi si sia trasferito altrove ed il notificante ne conosca (come nella specie), ovvero con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l’effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notificazione stessa, a norma dell’art. 139 c.p.c.

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Cass. civ. n. 9325/2002

A norma dell’art. 138 c.p.c., può considerarsi equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie il rifiuto di ricevere la copia dell’atto soltanto se proveniente dal destinatario della notificazione medesima o dal domiciliatario (stante l’assimilazione, stabilita dall’art. 141, terzo comma, c.p.c., tra la consegna in mani proprie del destinatario e quella in mani proprie del domiciliatario); detta equipollenza non opera, pertanto, allorché il rifiuto provenga da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al primo comma dell’art. 139 c.p.c., sia compresa nel novero di quelle tuttavia abilitate, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, alla ricezione dell’atto, sicché detto rifiuto comporta la necessità di eseguire le formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c., la cui omissione determina l’inesistenza della notificazione stessa.

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Cass. civ. n. 359/2002

Le formalità previste per la notifica di cui all’art. 140 c.p.c. (deposito della copia nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito ed invio della raccomandata), in quanto organicamente coordinate tra loro, hanno tutte carattere essenziale e, come tali, condizionano al loro integrale adempimento l’efficacia giuridica della notifica stessa; dal compimento di tutti e tre gli atti indicati decorre pertanto il termine, di trenta giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 15, secondo comma, del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 per impugnare, dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri, la delibera del Collegio provinciale irrogativa di sanzione disciplinare.

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Cass. civ. n. 14890/2000

In tema di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., l’impossibilità di consegna dell’atto nei luoghi, alle persone e alle condizioni prescritte deve risultare espressamente e puntualmente dalla relata dell’organo notificatore, non potendosi desumere per implicito dalla forma della notificazione ex art. 140 in concreto adottata. La nullità della notificazione per omessa attestazione dell’esecuzione degli adempimenti prodromici non può essere sanata da una successiva attestazione dell’ufficiale procedente che confermi di averli eseguiti.

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Cass. civ. n. 4529/2000

La notifica con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. è consentita anche nei confronti delle persone giuridiche solo nel caso di notifica presso la sede legale e non anche di notifica presso la sede effettiva.

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Cass. civ. n. 1427/2000

Ai fini dell’ammissibilità della notifica di un atto ad una persona giuridica o ad un ente privo di personalità giuridica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. occorre distinguere a seconda che nell’atto sia o meno indicata la persona fisica che rappresenta l’ente: ove tale indicazione vi sia, si può procedere alla notifica secondo la norma suindicata quando non solo non sia possibile la notificazione ai sensi dell’art. 145, primo o secondo comma, c.p.c., ma si accerti anche la impossibilità di notifica dell’atto in mani proprie o nella residenza o nella dimora o nel domicilio o presso il domiciliatario del rappresentante dell’ente, sempre che il rappresentante abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente, poiché in caso di identico indirizzo è sufficiente constatare la mancanza di soggetti legittimati a ricevere l’atto presso la sede dell’ente; qualora, invece, tale persona non sia indicata nell’atto, l’impossibilità della notificazione nella sede dell’ente legittima senz’altro il ricorso alla procedura di cui all’art. 140 c.p.c.

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Cass. civ. n. 857/2000

Le formalità di notificazione previste dall’art. 140 c.p.c., non modificate dalla nuova disciplina delle notifiche a mezzo posta di cui alla sopravvenuta legge n. 890 del 1982, non si pongono in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione; sono, infatti, idonee a porre l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, senza alcun pregiudizio del suo diritto di difesa e la diversità di disciplina rispetto alle altre forme di notificazione — quali quelle previste dall’art. 149 c.p.c., e dall’art. 169 c.p.c. (nel testo fissato nella sentenza della Corte cost. n. 77 del 1972), per le quali è prevista la prova dell’indicata recezione — trova obiettiva giustificazione nella diversità dei relativi presupposti e delle ulteriori formalità che accompagnano la spedizione della raccomandata.

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Cass. civ. n. 6233/1998

In tema di notificazione a persona irreperibile, l’espletamento della procedura di cui all’art. 140 c.p.c. comporta una presunzione semplice di validità ed efficacia dell’atto, fondata sulla relata dell’ufficiale giudiziario, superabile con qualsiasi mezzo di prova, tanto con riferimento alla circostanza della effettiva ubicazione della residenza del destinatario nel luogo di notifica, quanto a quella della effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. (Nell’affermare tale principio, la S.C. ha ritenuto efficacemente superata la presunzione di conoscenza de qua a seguito della esibizione, da parte del destinatario irreperibile, di una certificazione dell’amministrazione postale attestante che il competente ufficio, non avendo mai ricevuto la raccomandata con il relativo avviso di ricevimento, non aveva mai provveduto alla sua spedizione).

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Cass. civ. n. 4812/1998

La notificazione degli atti in caso di irreperibilità del destinatario si perfeziona con il compimento da parte dell’ufficiale giudiziario delle formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c., che trattandosi di elementi essenziali dalla fattispecie notificatoria debbono essere tutti osservati. Ne consegue che l’affissione al portone dell’edificio soddisfa il precetto della norma soltanto quando l’edificio si identifichi con l’abitazione del destinatario, ma non quando si tratti del portone di un edificio in condominio nel quale è sita l’abitazione del medesimo, non assolvendo l’affissione al portone comune la funzione che l’art. 140 c.p.c. attribuisce all’affissione alla porta di casa a causa della sua inidoneità a rendere presumibilmente certa la conoscenza del deposito dell’atto.

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Cass. civ. n. 3497/1998

Nella ipotesi di notifica di un atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c., che per la sua validità richiede il compimento di tre formalità: deposito della copia dell’atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell’avviso dell’eseguito deposito alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest’ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento, il compimento di tale ultima formalità non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull’esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall’art. 48 att. c.p.c., atteso che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili né l’indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima né gli altri elementi di cui all’art. 48 att. c.p.c.

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Cass. civ. n. 2654/1997

È nulla la notifica dell’atto di citazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. quando sia mancato l’elemento completivo della fattispecie costituito dalla spedizione della raccomandata volta a dare notizia al destinatario del compimento delle altre attività (deposito della copia nella Casa del comune e affissione dell’avviso di deposito). Detta nullità non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo dell’atto quando il destinatario non siasi costituito in giudizio e la conoscenza dell’atto da parte del medesimo sia stata acquisita dopo la data della prima udienza di comparizione e, pertanto, senza l’osservanza del termine di comparizione dovutogli.

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Cass. civ. n. 8071/1996

La notificazione eseguita a norma dell’art. 140 c.p.c. esige, per la sua validità, che dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti il compimento di tutte le formalità prescritte dalla legge per il suo perfezionamento, con la conseguenza che l’omessa menzione nella relata dell’avvenuta affissione dell’avviso del deposito alla porta dell’abitazione del notificando rende nulla la notificazione stessa. Né la nullità può essere sanata da una successiva attestazione dell’ufficiale procedente che confermi l’avvenuta affissione dell’avviso e la mera materiale omissione nella relazione della menzione di tale adempimento, posto che la fede pubblica assiste solo le attività compiute dall’ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risulti dall’atto da lui redatto con le richieste formalità nel luogo in cui l’atto è formato, mentre non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dall’ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche, che a lui sono commesse. Ne consegue che il destinatario dell’atto deve proporre querela di falso solo per contestare l’avvenuta affissione risultante dalla relazione di notificazione e di tutti gli atti conseguenti al provvedimento invalidamente notificato, senza che il notificante possa fornire con altri mezzi la prova di circostanze che, per espresso disposto di legge, devono emergere dall’atto pubblico.

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Cass. civ. n. 7309/1996

La notificazione dell’atto introduttivo del giudizio nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c. ha carattere eccezionale ed è subordinata all’impossibilità di eseguire la consegna a mani del destinatario medesimo, oppure, in caso di sua assenza dalla casa di abitazione o dal luogo di lavoro, ai soggetti alternativamente (ed in sequenza tassativa) indicati nell’art. 139, e cioè a persona di famiglia o addetta alla casa (o all’ufficio, ecc.), o al portiere dello stabile dove è l’abitazione (o l’ufficio, ecc.), o ad un vicino di casa che accetti di ricevere l’atto. L’impossibilità di consegna dell’atto nei luoghi, alle persone e alle condizioni prescritte deve inoltre risultare espressamente e puntualmente dalla relata dell’organo notificante, non potendosi desumere per implicito dalla forma della notificazione ex art. 140 in concreto adottata. (Nella specie la Suprema Corte, cassando la sentenza di appello che aveva rigettato l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso di primo grado relativo ad un giudizio di divorzio, senza dare il debito rilievo alla circostanza che l’ufficiale giudiziario aveva compiuto la notifica ex art. 140 per il solo fatto di avere trovato chiuso il domicilio del destinatario, ha rinviato la causa al primo giudice, ex art. 383, terzo comma, e 354 c.p.c., per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo).

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Cass. civ. n. 2490/1996

La notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. va eseguita con il compimento delle prescritte formalità (deposito della copia presso la casa comunale; affissione di un avviso di detto deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; comunicazione allo stesso della notizia del deposito per raccomandata con avviso di ricevimento) e del loro avveramento fa fede, fino a querela di falso, la relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario, restando irrilevanti sia il mancato rinvenimento da parte del destinatario dell’avviso affisso alla porta, trattandosi di circostanza avulsa dall’attività dell’ufficiale giudiziario, sia l’effettiva consegna della raccomandata al destinatario medesimo, senza che possa in contrario argomentarsi dagli artt. 4 e 10 della legge n. 890 del 1982, riferibile alle sole notificazioni effettuate per mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c.

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Cass. civ. n. 1321/1993

L’art. 140 c.p.c., prescrivendo per la validità della notifica con il rito degli irreperibili il deposito di copia dell’atto presso la casa comunale, si riferisce alla sede del comune. Pertanto, è nulla la notificazione quando il deposito dell’atto sia avvenuto presso l’ufficio di una frazione del comune, impropriamente designato nella relazione dell’ufficiale giudiziario quale casa comunale.

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Cass. civ. n. 2316/1992

Con riguardo alla notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., qualora gli atti da notificare siano più di uno, è richiesta — conseguendone, in difetto, nullità, della notificazione medesima, relativamente a tutti questi atti — la spedizione, da parte dell’ufficiale giudiziario, di altrettanti avvisi raccomandati, indicativi dell’avvenuto compimento delle formalità prescritte dalla norma e diretti a porre nella sfera di conoscibilità dell’unico destinatario ciascuno degli atti suddetti (o quanto meno la specificazione nell’unico avviso raccomandato degli atti cui era relativo con le indicazioni ex art. 48 disp. att. c.p.c. in ordine alla natura e provenienza di ciascuno di essi).

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