14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 857 del 26 gennaio 2000
Testo massima n. 1
L’obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell’edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, ma dalla concreta attuazione dell’attività di manutenzione e sorge quindi per effetto dell’attività gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell’autorizzazione accordata all’amministrazione per il compimento di una determinata attività di gestione. [ Nella specie avendo il condomino ammesso di non avere pagato le quote richieste e non contestato il loro ammontare, è stata ritenuta superflua e priva di fondamento ogni altra questione, ivi compresa quella concernente la nullità delle deliberazioni assembleari poste a fondamento del decreto ingiuntivo emanato nei suoi confronti ].
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Le formalità di notificazione previste dall’art. 140 c.p.c., non modificate dalla nuova disciplina delle notifiche a mezzo posta di cui alla sopravvenuta legge n. 890 del 1982, non si pongono in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione; sono, infatti, idonee a porre l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, senza alcun pregiudizio del suo diritto di difesa e la diversità di disciplina rispetto alle altre forme di notificazione — quali quelle previste dall’art. 149 c.p.c., e dall’art. 169 c.p.c. [ nel testo fissato nella sentenza della Corte cost. n. 77 del 1972 ], per le quali è prevista la prova dell’indicata recezione — trova obiettiva giustificazione nella diversità dei relativi presupposti e delle ulteriori formalità che accompagnano la spedizione della raccomandata.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]