14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7309 del 9 agosto 1996
Testo massima n. 1
La notificazione dell’atto introduttivo del giudizio nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c. ha carattere eccezionale ed è subordinata all’impossibilità di eseguire la consegna a mani del destinatario medesimo, oppure, in caso di sua assenza dalla casa di abitazione o dal luogo di lavoro, ai soggetti alternativamente [ ed in sequenza tassativa ] indicati nell’art. 139, e cioè a persona di famiglia o addetta alla casa [ o all’ufficio, ecc. ], o al portiere dello stabile dove è l’abitazione [ o l’ufficio, ecc. ], o ad un vicino di casa che accetti di ricevere l’atto. L’impossibilità di consegna dell’atto nei luoghi, alle persone e alle condizioni prescritte deve inoltre risultare espressamente e puntualmente dalla relata dell’organo notificante, non potendosi desumere per implicito dalla forma della notificazione ex art. 140 in concreto adottata. [ Nella specie la Suprema Corte, cassando la sentenza di appello che aveva rigettato l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso di primo grado relativo ad un giudizio di divorzio, senza dare il debito rilievo alla circostanza che l’ufficiale giudiziario aveva compiuto la notifica ex art. 140 per il solo fatto di avere trovato chiuso il domicilio del destinatario, ha rinviato la causa al primo giudice, ex art. 383, terzo comma, e 354 c.p.c., per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo ].
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