14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1427 del 9 febbraio 2000
Testo massima n. 1
Ai fini dell’ammissibilità della notifica di un atto ad una persona giuridica o ad un ente privo di personalità giuridica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. occorre distinguere a seconda che nell’atto sia o meno indicata la persona fisica che rappresenta l’ente: ove tale indicazione vi sia, si può procedere alla notifica secondo la norma suindicata quando non solo non sia possibile la notificazione ai sensi dell’art. 145, primo o secondo comma, c.p.c., ma si accerti anche la impossibilità di notifica dell’atto in mani proprie o nella residenza o nella dimora o nel domicilio o presso il domiciliatario del rappresentante dell’ente, sempre che il rappresentante abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente, poiché in caso di identico indirizzo è sufficiente constatare la mancanza di soggetti legittimati a ricevere l’atto presso la sede dell’ente; qualora, invece, tale persona non sia indicata nell’atto, l’impossibilità della notificazione nella sede dell’ente legittima senz’altro il ricorso alla procedura di cui all’art. 140 c.p.c.
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