14 Mag Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 5026 del 28 marzo 2012
Testo massima n. 1
In tema di notificazioni a mezzo posta, l’annotazione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento, dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto [ destinatario, oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico ] che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell’avviso, e dunque legittimità e validità della notificazione.
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