14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 3426 del 12 febbraio 2010
Testo massima n. 1
Ai fini del perfezionamento della notifica [ nella specie, dell’avviso di accertamento tributario ] in caso d’irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., l’attestazione del compimento delle formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c. [ deposito nella casa comunale, affissione dell’avviso alla porta del destinatario, invio di raccomandata con avviso di ricevimento ] non richiede formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore della norma, dovendo la relata di notifica essere interpretata attribuendo alle singole parti il senso che risulta dal complesso dell’atto [ ex art. 1363 c.c. ] e non quello derivante da una considerazione atomistica di esse. Ne consegue che ove l’agente dichiari di aver effettuato la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., l’attestazione di avere “rilasciato avviso sul luogo del destinatario” deve essere interpretata nel senso che detto avviso è stato rilasciato nelle forme di legge e cioè mediante affissione sulla porta del destinatario medesimo, ogni diversa interpretazione essendo contraria alle usuali regole di ermeneutica contrattuale, applicabili, nei limiti della compatibilità, agli atti amministrativi.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]