14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7809 del 31 marzo 2010
Testo massima n. 1
A seguito della sentenza [ di immediata applicazione ] della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è necessario che il notificante, affinchè tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, comprovi la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione. [ Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato la nullità della notificazione di un’intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida per difetto di prova dell’avvenuta ricezione, da parte dell’intimato, del successivo avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c., rimettendo le parti dinanzi al giudice di primo grado per l’esame della proposta opposizione tardiva a convalida di sfratto ].
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