14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14618 del 23 giugno 2009
Testo massima n. 1
In tema di notificazioni, l’assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., che postula l’impossibilità di consegnare l’atto in quel luogo per mere difficoltà di ordine materiale, quali la precaria assenza del notificando e la mancata presenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone abilitate dall’art. 139 c.p.c. a ricevere tale atto. Diversamente, la irreperibilità non temporanea rientra nella previsione dell’art. 143 c.p.c., per la cui applicabilità, infatti, non è sufficiente la valutazione soggettiva della persona alla quale l’atto deve essere consegnato, ma è necessaria la irreperibilità oggettiva, ovvero l’impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando nonostante l’esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dalla comune diligenza.
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