14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9325 del 26 giugno 2002
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 138 c.p.c., può considerarsi equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie il rifiuto di ricevere la copia dell’atto soltanto se proveniente dal destinatario della notificazione medesima o dal domiciliatario [ stante l’assimilazione, stabilita dall’art. 141, terzo comma, c.p.c., tra la consegna in mani proprie del destinatario e quella in mani proprie del domiciliatario ]; detta equipollenza non opera, pertanto, allorché il rifiuto provenga da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al primo comma dell’art. 139 c.p.c., sia compresa nel novero di quelle tuttavia abilitate, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, alla ricezione dell’atto, sicché detto rifiuto comporta la necessità di eseguire le formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c., la cui omissione determina l’inesistenza della notificazione stessa.
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