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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1321 del 3 febbraio 1993

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1321 del 3 febbraio 1993

Testo massima n. 1

L’art. 140 c.p.c., prescrivendo per la validità della notifica con il rito degli irreperibili il deposito di copia dell’atto presso la casa comunale, si riferisce alla sede del comune. Pertanto, è nulla la notificazione quando il deposito dell’atto sia avvenuto presso l’ufficio di una frazione del comune, impropriamente designato nella relazione dell’ufficiale giudiziario quale casa comunale.

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