14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4812 del 13 maggio 1998
Testo massima n. 1
La notificazione degli atti in caso di irreperibilità del destinatario si perfeziona con il compimento da parte dell’ufficiale giudiziario delle formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c., che trattandosi di elementi essenziali dalla fattispecie notificatoria debbono essere tutti osservati. Ne consegue che l’affissione al portone dell’edificio soddisfa il precetto della norma soltanto quando l’edificio si identifichi con l’abitazione del destinatario, ma non quando si tratti del portone di un edificio in condominio nel quale è sita l’abitazione del medesimo, non assolvendo l’affissione al portone comune la funzione che l’art. 140 c.p.c. attribuisce all’affissione alla porta di casa a causa della sua inidoneità a rendere presumibilmente certa la conoscenza del deposito dell’atto.
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