14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 30952 del 27 dicembre 2017
Testo massima n. 1
La notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell’ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l’effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto a effettuare la notifica stessa, in osservanza dell’art. 139 c.p.c.. [ Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la corte d’appello avesse omesso di valutare l’osservanza o meno, da parte del notificante, dell’obbligo di ordinaria diligenza nell’accertamento della effettiva residenza del destinatario della notifica, perché solo nella prima ipotesi avrebbe potuto poi dichiarare la nullità della notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]