14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 24416 del 16 novembre 2006
Testo massima n. 1
Qualora sussistono i requisiti richiesti dalla legge, ai sensi degli arte. 44 c.c. e 31 att. c.c., per opporre il trasferimento di residenza ai terzi di buona fede, ovvero la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza, con consequenziale cancellazione dall’anagrafe del comune di provenienza e iscrizione nell’anagrafe del comune di nuova residenza, aventi la stessa decorrenza, la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c., in cui il piego relativo alla raccomandata ed attestante l’avvenuto compimento delle formalità previste dalla legge sia stato restituito al mittente per compiuta giacenza, è nulla, in quanto la notifica ex art. 140 c.p.c. non esclude ma al contrario postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario, e che la copia non sia stata consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c. di ricevere l’atto. [ Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valida la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio eseguita con le modalità indicate in precedenza, ritenendo che con l’uso dell’ordinaria diligenza, ovvero ricorrendo ad una normale ricerca anagrafica, il notificante avrebbe accertato, o avrebbe potuto accertare, che all’epoca della notifica il destinatario dell’atto aveva già da tempo trasferito altrove la propria residenza anagrafica ].
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