14 Mag Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 16817 del 3 ottobre 2012
Testo massima n. 1
L’art. 140 c.p.c. prescrive, per la validità della notifica con il rito degli irreperibili, il deposito di copia dell’atto presso la casa comunale, rappresentando questa la sede del comune nei confronti dei terzi, nonchè il luogo degli atti comunali e degli organi che li deliberano, insuscettibile di estensione a diversi “luoghi”. [ Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali, eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c. mediante il deposito presso un ufficio decentrato del Comune ].
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