14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13755 del 20 settembre 2002
Testo massima n. 1
L’ammissibilità dell’opposizione tardiva alla convalida di licenza o di sfratto per irregolarità della notificazione dell’intimazione è subordinata dall’art. 668, primo comma, c.p.c. alla prova, a carico dell’opponente, del collegamento causale tra la mancata, tempestiva conoscenza dell’intimazione ed il vizio della sua notificazione, ma solo quando quest’ultimo concerna la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell’atto. Nell’ipotesi, invece, di nullità della notificazione per inosservanza delle disposizioni sui luoghi in cui deve essere eseguita [ come nella specie ], il fatto stesso della consegna della copia in luogo diverso da quello in cui si sa che il destinatario si trova implica, di per sè solo, la dimostrazione di detto collegamento.
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Testo massima n. 2
La validità della notificazione eseguita nelle forme dell’art. 140 c.p.c. postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto, e che la copia non possa essere consegnata nella casa di abitazione, o nel luogo dell’ufficio, dell’industria o del commercio, per mere difficoltà di ordine materiale, ovvero per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate dal precedente art. 139. Ne consegue che la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici è nulla quando questi si sia trasferito altrove ed il notificante ne conosca [ come nella specie ], ovvero con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l’effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notificazione stessa, a norma dell’art. 139 c.p.c.
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