14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5450 del 11 marzo 2005
Testo massima n. 1
Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. pro. civ. — richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma [ deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ], con la conseguenza che, in caso d’omissione di uno di essi [ nella specie, mancata affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione ], la notificazione è nulla e, benchè la nullità sia sanata dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, l’effetto sanante si realizza soltanto nel momento di tale ricezione, con la conseguenza che il rispetto del termine d’impugnazione decorrente dalla notificazione dell’atto va computato avendo riguardo a quest’ultima data [ nella specie, la Corte Cass. ha riformato la pronuncia di merito, affermando che il reclamo proposto ex art. 26, legge fall., avverso il decreto del giudice delegato, doveva ritenersi tempestivo, dovendo computarsi il dies a quo dell’impugnazione avendo riguardo alla data della ricezione della raccomandata ].
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