14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15755 del 13 agosto 2004
Testo massima n. 1
In tema di notificazioni, l’art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell’impresa o presso l’ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza. Né il fatto che il destinatario eserciti la sua impresa in un determinato luogo [ anche all’estero ] costituisce presunzione che nello stesso luogo egli abbia stabilita la propria residenza, ben potendo i due luoghi — quello della sede dell’impresa e quello della residenza — essere diversi.
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