14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13849 del 21 dicembre 1991
Testo massima n. 1
In tema di notificazione l’art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale per quanto riguarda il comune nel quale deve essere effettuata, cioè prima quello di residenza, se questo è ignoto, il comune di dimora e, se anche questo è ignoto, il comune di domicilio. Qualora la residenza e il domicilio trovansi nello stesso comune, il criterio preferenziale sopra indicato non opera più e la notifica può essere effettuata, in via alternativa, o presso la residenza o presso il domicilio. Lo stesso criterio di alternatività opera in ipotesi di domicilio speciale eletto a norma dell’art. 47 c.c., nel senso che il notificante può scegliere tra il domicilio eletto e gli altri indicati dall’art. 139 c.p.c.
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