Art. 250 – Codice di procedura civile – Intimazione ai testimoni

L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore [202, 245 c.p.c.] di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti [103, 104 disp. att.].

L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.

L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a posta elettronica certificata o a mezzo telefax.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 31293/2019

Nel rito del lavoro, per effetto del combinato disposto degli artt. 202, comma 1, 420, commi 5 e 6, e 250 c.p.c., vige il principio che il giudice provvede nella stessa udienza di ammissione della prova testimoniale alla audizione dei testi, comunque presenti, ma non può dichiarare decaduta la parte dalla prova per la loro mancata presentazione, essendone consentita la citazione solo a seguito del provvedimento di ammissione, con la conseguenza che il giudice dovrà fissare altra udienza per la prosecuzione della prova; tali considerazioni valgono anche per il rito cd. "Fornero", caratterizzato - nella fase sommaria - dal principio di libertà delle prove, in relazione al quale non è possibile ipotizzare decadenze, e - nella fase a cognizione piena - dalle disposizioni dettate per il processo del lavoro.

Cass. civ. n. 14827/2016

In materia di prova testimoniale, la parte che non abbia provveduto all'intimazione dei testi ammessi non può sottrarsi alla relativa decadenza deducendo l'asserita violazione dalla normativa vigente in materia di comunicazioni telematiche, per essere stato utilizzato - ai fini della comunicazione dell'ordinanza di ammissione della prova - il formato cd. "pdf zip", giacché il suo impiego non muta il contenuto del documento informatico, ma comprime lo stesso in modo che occupi uno spazio minore, sicché il difensore non può invocare su queste basi la scusabilità nell'errore in cui sia incorso, potendo dal medesimo esigersi l'utilizzo di idonea configurazione del computer tale da consentire l'accesso al documento nel formato compresso.

Cass. civ. n. 13187/2013

Qualora, una volta ammessa la prova testimoniale con l'indicazione delle persone da assumere e fissata l'udienza per la loro escussione, sopravvenga il decesso di uno dei testi ammessi e la parte deducente non abbia provveduto alla sua intimazione per l'udienza di assunzione, tale parte non incorre nella decadenza prevista dal primo comma dell'art. 104 disp. att. cod. proc. civ., dovendo piuttosto trovare applicazione analogica - rispetto a questa ipotesi non disciplinata dal codice di rito - la norma contemplata nel secondo comma di detta disposizione che consente di ritenere giustificata l'omissione e legittima il giudice a fissare, con successiva ordinanza, una nuova udienza per l'assunzione degli ulteriori testi ammessi, siccome, anche in tal caso, si impone l'esigenza di evitare la decadenza determinata da un impedimento incolpevole. (Rigetta, App. Firenze, 07/12/2006).

Cass. civ. n. 1020/2013

Nell'ipotesi di mancata comparizione in udienza di testimoni ritualmente citati dalla parte interessata, qualora il giudice non abbia esercitato il potere di ordinare una nuova intimazione o di disporne l'accompagnamento coattivo, ai sensi dell'art. 255 c.p.c., l'onere di citare i testimoni all'udienza cui il giudice abbia rinviato per l'assunzione della prova grava sulla parte interessata, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c., non potendo giovarsi la parte del mancato esercizio di poteri discrezionali attribuiti al giudice, stante la diversa "ratio" alla base, da un lato, dell'art. 104 (nonché degli artt. 208 e 250 c.p.c.), fondata sul principio dispositivo del processo e sul rilievo del contraddittorio con la controparte, e, dall'altro, dell'art. 255 c.p.c., fondata sul dovere di testimonianza e sugli strumenti attribuiti al giudice per assicurare lo svolgimento del processo.

Cass. civ. n. 4189/2010

Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. valutare se sussistano giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di fare escutere i testi per mancata comparizione all'udienza all'uopo fissata, ovvero per mancata intimazione degli stessi, esulando dai poteri della S.C. accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.

Cass. civ. n. 9136/2008

Nel processo del lavoro, ove il procuratore del ricorrente (o, comunque, della parte interessata ) rimasto assente all'udienza fissata ai sensi dell'art. 415 c.p.c. si sia limitato, nella successiva udienza fissata per l'audizione dei testi sulla prova chiesta dalla controparte, a chiedere il rinvio della causa «per prosieguo prova » senza chiedere espressamente l'esame dei testi non intimati da espletare in una successiva udienza, il giudice, anche in mancanza di un formale provvedimento di ammissione, deve dichiarare, in assenza di istanza della controparte perché si proceda all'esame e su preventiva eccezione di controparte, la decadenza dalla prova, derivando l'onere dell'intimazione dei testimoni a prescindere da un formale provvedimento di ammissione della prova direttamente dall'art. 420, quinto comma, c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di ammettere la prova ed assumerla nella stessa udienza di discussione. Tale meccanismo risponde ai principi di ordine pubblico, immediatezza e concentrazione del processo del lavoro, di cui costituiscono espressione le disposizioni sulla immediata assunzione dei mezzi di prova e sul divieto delle udienze di mero rinvio.

Cass. civ. n. 22843/2006

Allorché il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime decadono dai mezzi istruttori (nella specie, dalla prova testimoniale) non assunti indipendentemente da un'espressa dichiarazione di decadenza. (Rigetta, App. Messina, 24 Luglio 2001).

Cass. civ. n. 16764/2006

Qualora, una volta ammessa la prova testimoniale con l'indicazione delle persone da assumere e fissata l'udienza per la loro escussione, sopravvenga il decesso di uno dei testi ammessi e la parte deducente non abbia provveduto alla sua intimazione per l'udienza di assunzione, tale parte non incorre nella decadenza prevista dal primo comma dell'art. 104 disp. att. cod. proc. civ., dovendo piuttosto trovare applicazione analogica - rispetto a questa ipotesi non disciplinata dal codice di rito - la norma contemplata nel secondo comma di detta disposizione che consente di ritenere giustificata l'omissione e legittima il giudice a fissare, con successiva ordinanza, una nuova udienza per l'assunzione della prova previa sostituzione del teste deceduto, siccome, anche in tal caso, si impone l'esigenza di evitare la decadenza determinata da un inadempimento processuale della parte che sia stato causato da un suo giustificato impedimento. (Nella specie trattavasi di giudizio già pendente al 30 aprile 1993 e, quindi, non soggetto alla applicazione della legge n. 353 del 1990). (Cassa con rinvio, App. Roma, 15 Maggio 2002).

Cass. civ. n. 22146/2004

In tema di prova testimoniale, la norma di cui all'art. 104 disp.att.c.p.c. - che prevede la sanzione di decadenza dalla prova predisposta, non per ragioni di ordine pubblico, ma nell'interesse delle parti - va interpretata in coordinazione sistematica con l'art. 250 c.p.c. (che dispone l'intimazione di comparire ai testimoni da parte dell'Ufficiale giudiziario) e deve essere intesa nel senso che la decadenza dalla prova, nel caso di omessa citazione dei testi, senza giustificato motivo, per l'udienza fissata per il raccoglimento della prova (ed in caso di concomitante difetto di comparizione spontanea degli stessi, la quale ultima equivale alla citazione), deve essere pronunziata quando tale omissione (o mancata comparizione) venga posta in essere (o si verifichi) in relazione all'udienza nella quale la prova deve essere assunta e deve essere eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza alla quale si riferisce la inattività (o l'assenza), che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione.

Cass. civ. n. 7477/1997

Non incorre in alcuna decadenza la parte che intima un teste a comparire (art. 250 c.p.c.) in un termine inferiore ai tre giorni previsti dall'art. 103 att. c.p.c.

Cass. civ. n. 3759/1993

La mancata intimazione ai testi non comporta decadenza dalla prova testimoniale ove l'omissione di tale adempimento — necessario, appunto, per evitare la decadenza predetta (oltre che per l'adozione, nei confronti dei testi non comparsi, dei provvedimenti di cui all'art. 255, primo comma, c.p.c.) — sia stata priva di rilievo per essersi i testimoni indicati presentati spontaneamente al giudice, nell'udienza fissata per rendere la loro deposizione.

Cass. civ. n. 5265/1982

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo imposto alla parte dagli artt. 250 c.p.c. e 104 disp. att. dello stesso codice, non è sufficiente l'inoltro all'ufficiale giudiziario della richiesta di citazione dei testi, occorrendo invece che tale atto sia corredato dai dati necessari a che l'ingiunzione raggiunga il teste. Conseguentemente è ascrivibile alla parte la mancata intimazione derivante dall'incompletezza degli indirizzi forniti all'ufficiale giudiziario ovvero dalla loro non corrispondenza a quelli reali.

Cass. civ. n. 2883/1962

Se all'udienza fissata dal giudice istruttore per l'escussione dei testimoni il procuratore di una delle parti dichiara, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., una causa interruttiva del processo, non può il giudice successivamente dichiarare la decadenza della prova ai sensi dell'art. 250 c.p.c. e 103 disp. attuaz. stesso codice per mancata intimazione ai testimoni almeno tre giorni prima della detta udienza; non potendo più il giudice a seguito dell'intervenuta interruzione accertare se indipendentemente dall'intimazione i testimoni si siano spontaneamente presentati.

Cass. civ. n. 1341/1949

Al fine di impedire la decadenza della parte dal diritto di fare escutere il teste, alla citazione notificata al teste medesimo è equiparabile la impossibilità di effettuarla, per il verificatosi allontanamento del teste dal luogo di sua residenza esattamente indicato nella lista notificata, allontanamento reso noto alla parte deducente dalla relazione dell'ufficiale giudiziario, in un momento in cui sarebbe stato impossibile di provvedere tempestivamente ad una nuova citazione.