Art. 51 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria a norma dell'articolo 150 quarto comma del codice è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio.

Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.