Art. 51 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice > Capo IV - Degli atti dell'ufficiale giudiziario
La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria a norma dell'articolo 150 quarto comma del codice è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio.
Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.
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