Art. 50 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del codice è fatta con ricorso steso in calce all'atto.

Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.

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Non è presente nessuna massima.