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Articolo 150 Codice di procedura civile — Notificazione per pubblici proclami

Articolo 150 Codice di procedura civile — Notificazione per pubblici proclami

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede [ e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura ], può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami [ disp. att. 50 ].

L’autorizzazione è data con decreto steso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica [ e nel Foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi ].

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [ disp. att. 51 ].

Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17742/2014

In tema di notificazione per pubblici proclami, qualora il giudice abbia disposto l’affissione di una copia dell’atto nella casa comunale, anziché il deposito previsto dall’art. 150, terzo comma, cod. proc. civ., la notifica effettuata per deposito, senza affissione, è nulla, ma non inesistente, essendo stata pur sempre adempiuta la formalità dalla legge considerata idonea a garantire la conoscenza dell’atto.

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Cass. civ. n. 6329/2012

La notificazione per pubblici proclami (nella specie, dell’atto di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 371 bis cod. proc. civ., in un regolamento preventivo di giurisdizione), consistente nella mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un avviso di sommario contenuto circa la proposizione del ricorso introduttivo, è inesistente, non rispettando le modalità stabilite dall’art. 150 cod. proc. civ.

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Cass. civ. n. 27520/2011

La mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali è autorizzata la notificazione per pubblici proclami è sindacabile dal giudice del merito, la cui delibazione non deve arrestarsi alla verifica del compimento delle formalità prescritte dall’art. 150 c.p.c., ma deve spingersi anche a controllare l’effettiva ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge per simile notifica; ne consegue, pertanto, che il convenuto contumace in primo grado può denunziare in sede di gravame l’effettiva insussistenza di detti presupposti.
La mancanza delle formalità prescritte dall’art. 150 c.p.c. per la notificazione per pubblici proclami integra non già la nullità della notificazione stessa, bensì la sua inesistenza, come tale rilevabile d’ufficio anche dal giudice dell’impugnazione

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Cass. civ. n. 4587/2009

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il principio generale secondo cui, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione per pubblici proclami. Pertanto, gli effetti della notificazione, rispetto al soggetto istante, devono intendersi rapportati al momento in cui questi abbia consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario per le attività e le formalità di cui al terzo e quarto comma dell’art. 150 c.p.c.; diversamente, rispetto al destinatario, la notifica è destinata ad acquisire rilevanza solo in esito al perfezionamento del procedimento notificatorio, che si ha quando – esaurite le formalità del terzo comma, con il deposito di copia dell’atto nella casa comunale e l’inserimento di un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e con le ulteriori formalità disposte dal capo dell’ufficio giudiziario – l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

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Cass. civ. n. 6507/1998

In tema di notificazioni per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.), la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l’inesistenza dell’atto, e della relativa vocatio in ius (nonché la mancata integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., in fase di appello) tutte le volte in cui tale tipo di notificazione sia reso necessario da difficoltà dovute all’elevato numero di destinatari (nel qual caso è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno di essi), ma non anche quando essa sia conseguente a difficoltà nella identificazione stessa di tutti i possibili destinatari, e ciò risulti dal provvedimento di autorizzazione a tale tipo di notifica emanato dalla competente autorità giudiziaria (nella specie, il Presidente della Corte di appello).

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Cass. civ. n. 7705/1996

Nel giudizio di appello la notificazione per pubblici proclami, prevista dall’art. 150 c.p.c. per l’ipotesi in cui la notificazione nei modi ordinari si presenti di grande difficoltà per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, deve essere nuovamente richiesta dalla parte interessata al capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede e deve essere da questi autorizzata, ancorché detta forma di notificazione sia stata già richiesta ed autorizzata nel giudizio di primo grado.

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Cass. civ. n. 4274/1990

Il decreto, con cui il capo dell’ufficio giudiziale procedente neghi l’autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami, ex art. 150 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento meramente strumentale ed ordinatorio, privo di carattere decisorio, tal che la parte interessata potrà far valere le proprie doglianze in ordine alla ritualità del contraddittorio, ove questa risulti compromessa dalla mancata adozione di quella forma di notificazione, soltanto nei confronti della decisione che conclude il giudizio.

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