14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6507 del 3 luglio 1998
Testo massima n. 1
In tema di notificazioni per pubblici proclami [ art. 150 c.p.c. ], la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l’inesistenza dell’atto, e della relativa vocatio in ius [ nonché la mancata integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., in fase di appello ] tutte le volte in cui tale tipo di notificazione sia reso necessario da difficoltà dovute all’elevato numero di destinatari [ nel qual caso è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno di essi ], ma non anche quando essa sia conseguente a difficoltà nella identificazione stessa di tutti i possibili destinatari, e ciò risulti dal provvedimento di autorizzazione a tale tipo di notifica emanato dalla competente autorità giudiziaria [ nella specie, il Presidente della Corte di appello ].
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