Art. 611 – Codice di procedura civile – Spese dell’esecuzione
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.
La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione con decreto a norma degli articoli 91 e seguenti che costituisce titolo esecutivo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4308/2025
In tema di trattenimento amministrativo dei richiedenti protezione internazionale ai sensi della legge 9 dicembre 2024, n. 187, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 6, par. 1), CEDU - dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come richiamato dall'art. 5-bis d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che, sui ricorsi avverso i decreti di convalida o di proroga del trattenimento adottati dalle corti d'appello, la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del Procuratore generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell'autorità giudiziaria l'individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione.
Cass. civ. n. 14865/2024
L'istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di appello deve essere trattata dalla Corte di cassazione nelle forme dell'udienza camerale non partecipata di cui all'art. 611 cod. proc. pen., onde assicurare alle parti adeguata interlocuzione rispetto alla decisione da adottare. (In motivazione la Corte ha chiarito che, ove venisse seguita la procedura "de plano", ordinariamente prevista dall'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., potrebbero prospettarsi profili di incostituzionalità per violazione del principio del contraddittorio, atteso il ridotto regime di impugnazione delle decisioni di legittimità).
Cass. civ. n. 7140/2024
Nel procedimento trattato, in sede di legittimità, con il cd. "rito Covid", i documenti nuovi o, comunque, non presenti in atti che la difesa intende produrre per chiederne la formale acquisizione in funzione dell'utilizzazione a fini decisori devono essere trasmessi alla cancelleria della Corte di cassazione, a mezzo posta elettronica certificata, improrogabilmente "entro il quinto giorno antecedente l'udienza", in quanto tale termine, previsto, per il deposito delle conclusioni, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, "in parte qua" senza modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (e più favorevole di quello di "quindici giorni prima dell'udienza" previsto, per il deposito di motivi nuovi e memorie, dall'art. 611 cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della novella di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha natura generale, in assenza di una specifica disciplina riguardante le produzioni documentali. (Fattispecie relativa alla produzione, da parte del difensore, di documenti di varia natura, non presenti in atti, avvenuta con due separati inoltri a mezzo PEC, rispettivamente due giorni prima e un giorno prima dell'udienza di trattazione orale).
Cass. civ. n. 49289/2023
Nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato nelle forme del rito cartolare secondo la disciplina emergenziale pandemica di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente prorogata, la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine dilatorio di cinque giorni prima della data fissata per la trattazione del processo.
Cass. civ. n. 47183/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628-bis, comma 4, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 111 e 117 Cost., nella parte in cui, disponendo che la richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli della decisione sia trattata in camera di consiglio, non prevede che le parti possano discutere oralmente dinanzi alla Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 29340/2023
È inammissibile l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. - indirizzata alla Corte di appello e da quest'ultima trasmessa alla Corte di cassazione, quale giudice competente - proposta da difensore non cassazionista, considerato che essa deve essere proposta da difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, senza che detto "deficit" possa essere sanato dalla proposizione di motivi nuovi e memorie, ex art. 611 cod. proc. pen., da parte di difensore iscritto al predetto albo, trattandosi di vizio radicale inficiante i motivi originari, per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e dovendosi evitare il surrettizio spostamento in avanti dei termini di proposizione dell'istanza.
Cass. civ. n. 26764/2023
Nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale. (In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione).
Cass. civ. n. 24690/2022
In tema di giudizio di cassazione, la revoca del difensore che ha proposto ricorso non preclude al nuovo difensore, successivamente nominato dall'imputato, di depositare motivi nuovi nei termini di cui agli artt. 585, comma 4 e 611, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 12893/2017
È inammissibile il regolamento di competenza con il quale si impugni, per violazione dell'art. 669-duodecies c.p.c., il decreto di liquidazione delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del provvedimento di reintegrazione nel possesso, perché emesso dal giudice dell'esecuzione e non dal giudice, del medesimo tribunale, che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in quanto, una tale censura, prospetta soltanto un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non un problema di competenza. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ENNA, 21/04/2016).
Cass. civ. n. 24730/2013
In virtù dell'espresso riferimento all'art. 91 e s. cod. proc. civ., contenuto nel nuovo testo dell'art. 611 cod. proc. civ. - come modificato dall'art. 2, comma terzo, lettera e), n. 39), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 - deve riconoscersi in capo al giudice competente per l'esecuzione per consegna o rilascio la competenza (funzionale o per connessione necessaria) a liquidare tutte le spese dell'esecuzione, a prescindere dal valore della controversia e dalla proposizione della relativa istanza ai sensi del predetto art. 611, ovvero degli artt. 633 e s. cod. proc. civ. (In forza di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso la decisione con cui un tribunale - investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in relazione alla richiesta di liquidazione di spese, competenze e onorari di una procedura esecutiva per rilascio rientrante nella sua competenza - aveva ritenuto, invece, competente per valore il locale giudice di pace).
Cass. civ. n. 15341/2011
A seguito della modifica dell'art. 611 c.p.c., operata dall'art. 2, comma terzo, lettera e), del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (riforma entrata in vigore il 1° marzo 2006), il giudice dell'esecuzione è tenuto a provvedere alla liquidazione delle spese del procedimento a norma degli artt. 91 e seguenti del codice di procedura civile. Pertanto il potere di liquidazione del giudice, in precedenza limitato alle spese vive, deve ritenersi esteso anche agli onorari e ai diritti, ed il relativo decreto, riconducibile all'ambito dell'art. 642 c.p.c., è impugnabile nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Il ricorso per cassazione avverso una sentenza del giudice dell'esecuzione che, investito di un'opposizione avverso un decreto emesso ai sensi dell'art. 611 c.p.c., l'abbia dichiarata inammissibile nell'erroneo presupposto che esso, anziché nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo, fosse impugnabile con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., qualora non indichi le ragioni che erano state poste a base dell'opposizione, limitandosi a censurare l'erronea individuazione del rimedio, deve ritenersi inammissibile perché non pone la Corte di cassazione nella condizione di esercitare il potere di decidere nel merito ove ne ricorrano i presupposti, cioé non siano necessari accertamenti di fatto per valutare le ragioni dell'opposizione.
Cass. civ. n. 16377/2005
In tema di esecuzione per consegna o rilascio, il sistema di liquidazione delle spese previsto dall'art 611 c.p.c. concerne esclusivamente le spese vive anticipate dall'istante e i diritti di procuratore, sempre che vi sia stata, secondo l'apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, opera di procuratore.
Cass. civ. n. 9745/2005
In tema di esecuzione per consegna e rilascio, il sistema di liquidazione delle spese previste dall'art. 611 c.p.c. concerne esclusivamente le spese vive (esborsi) anticipate dall'istante, ma non anche i diritti di procuratore ed eventuali onorari di avvocato, per il cui rimborso si deve ricorrere al provvedimento d'ingiunzione.
Cass. civ. n. 16936/2003
In tema di esecuzione per rilascio, qualora questa sia avvenuta a seguito di intimazione di precetto, ma senza che si sia reso necessario procedervi coattivamente, la parte istante ha diritto al rimborso delle spese processuali, ivi comprese le spese vive, i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato.
Cass. civ. n. 9777/1997
Il creditore che agisce in executivis per consegna o rilascio, per il principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. — di cui l'art. 611 c.p.c. costituisce applicazione — ha diritto al rimborso delle spese vive, con provvedimento autonomo del giudice dell'esecuzione (che, ai sensi dell'art. 16 c.p.c., è il pretore) costituente titolo esecutivo mancando un provvedimento che chiude il procedimento. Sulla domanda di rimborso delle spese affrontate nella stessa procedura per l'assistenza tecnica il medesimo giudice, competente per materia, provvede invece con decreto, di natura monitoria.
Cass. civ. n. 11324/1996
Qualora, a seguito della cassazione della sentenza che aveva disposto la condanna al rilascio, sia venuto meno il diritto del creditore a procedere all'esecuzione, quest'ultimo non può essere considerato titolare neppure dell'accessorio diritto di credito al recupero delle spese affrontate per minacciare l'esecuzione forzata.
Cass. civ. n. 1471/1996
Anche nella procedura esecutiva per consegna o rilascio — in cui il sistema di liquidazione delle spese previsto dall'art. 611 c.p.c. concerne esclusivamente le spese vive anticipate dall'istante e non anche le spese della rappresentanza tecnica, per le quali si può ricorrere al provvedimento di ingiunzione — è consentito al creditore istante di intimare con il precetto — atto preliminare all'esecuzione, non avente natura processuale — il pagamento delle spese ad esso inerenti, senza preventiva liquidazione giudiziale, e di procedere, in caso di inottemperanza, al pignoramento, fermo restando il diritto del debitore di proporre opposizione all'esecuzione anche limitatamente a tale obbligazione, accessoria rispetto a quella portata dal titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 12398/1995
Il decreto con il quale il giudice respinge la richiesta d'ingiunzione ex art. 611 c.p.c., non è impugnabile con regolamento di competenza, essendo inidoneo ad acquisire autorità di cosa giudicata e perciò non preclusivo della riproposizione della domanda in sede monitoria.
Cass. civ. n. 5720/1994
La disposizione dettata dall'art. 611, comma 2, c.p.c. rappresenta un'applicazione della regola generale, in tema di competenza sulla condanna alle spese, fissata dall'art. 91 stesso codice, con la conseguenza che spetta in via esclusiva al pretore, in quanto giudice competente per l'esecuzione, statuire sul diritto al rimborso - e relativa liquidazione - delle spese sostenute dalla parte istante nella procedura esecutiva per consegna o rilascio. Ne consegue che anche la domanda per la liquidazione delle spese di rappresentanza tecnica sostenute in detto procedimento va presentata al pretore che, in quanto funzionalmente competente, vi provvederà con decreto, qualificabile come decreto d'ingiunzione, a norma degli artt. 633, 634, 637 e 641 c.p.c., e che la domanda non accolta andrà riproposta al pretore in via ordinaria in applicazione dell'art. 640, ultimo comma, stesso codice.
Cass. civ. n. 9685/1990
Il decreto previsto dall'art. 611 c.p.c., con il quale il pretore, su richiesta della parte istante, liquida le spese da questa anticipate per la esecuzione per consegna o rilascio, ha natura di provvedimento monitorio, suscettibile di impugnazione nelle forme previste per l'opposizione a decreto ingiuntivo, per la quale è competente lo stesso pretore indipendentemente dal valore del credito.