14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5720 del 13 giugno 1994
Testo massima n. 1
Il principio secondo cui la pronuncia sulle spese del giudizio compete esclusivamente al giudice della causa, il quale, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve provvedervi anche d’ufficio con il provvedimento che chiude il processo avanti a sé — con la conseguenza che se tale statuizione non contenga esso deve essere impugnato dall’interessato onde impedire il formarsi di un giudicato negativo sul diritto al rimborso — trova applicazione anche nel procedimento per convalida di sfratto per finita locazione, nel senso che l’ordinanza pronunciata a norma dell’art. 663, primo comma, c.p.c., con cui lo sfratto è convalidato, deve contenere la condanna dell’intimato al rimborso delle spese sostenute dal locatore per gli atti del procedimento.
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Testo massima n. 2
La disposizione dettata dall’art. 611, comma 2, c.p.c. rappresenta un’applicazione della regola generale, in tema di competenza sulla condanna alle spese, fissata dall’art. 91 stesso codice, con la conseguenza che spetta in via esclusiva al pretore, in quanto giudice competente per l’esecuzione, statuire sul diritto al rimborso – e relativa liquidazione – delle spese sostenute dalla parte istante nella procedura esecutiva per consegna o rilascio. Ne consegue che anche la domanda per la liquidazione delle spese di rappresentanza tecnica sostenute in detto procedimento va presentata al pretore che, in quanto funzionalmente competente, vi provvederà con decreto, qualificabile come decreto d’ingiunzione, a norma degli artt. 633, 634, 637 e 641 c.p.c., e che la domanda non accolta andrà riproposta al pretore in via ordinaria in applicazione dell’art. 640, ultimo comma, stesso codice.
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