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Articolo 65 Codice di procedura civile — Custode

Articolo 65 Codice di procedura civile — Custode

La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.

Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l’ha nominato [ disp. att. 52, 53 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5084/2010

La liquidazione del compenso spettante al custode di beni sequestrati può essere richiesta con autonoma domanda dal custode stesso, in quanto ausiliario del giudice, nei confronti della parte che abbia richiesto ed ottenuto il provvedimento di sequestro, qualora nella fase cautelare non si sia provveduto a tale adempimento.

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Cass. civ. n. 564/2009

Legittimato passivamente in merito alla domanda del custode, che agisce per il riconoscimento delle spese sopportate per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte dei Carabinieri nell’esercizio di attività istituzionale loro conferita dalla legge, è il Ministero della Difesa da cui i predetti pubblici ufficiali dipendono organicamente e al quale spetta l’obbligo di anticipazione di dette spese (ai sensi dell’art. 11, primo comma, del D.P.R. n. 571 del 1982), e non il Ministero dell’Interno, riferendosi il rapporto funzionale che si stabilisce tra l’Arma dei carabinieri e quest’ultimo Ministero al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi e dei progetti riguardanti l’efficienza numerica dell’Arma, senza incidere sulla imputazione degli atti operativi compiuti dai Carabinieri, e non rilevando a detti effetti la distinzione delle funzioni dell’Arma in militari e civili.

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Cass. civ. n. 7465/2004

Avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del custode giudiziario emesso in data successiva all’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) — e dunque soggetto alle relative disposizioni processuali, immediatamente applicabili per principio generale — non e ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., difettando il requisito della definitivà del provvedimento, che può essere impugnato con l’opposizione prevista dall’art. 170 D.P.R. cit.; peraltro, il provvedimento in questione non sarebbe ricorribile per cassazione neanche in base al quadro normativo anteriore all’entrata in vigore del citato D.P.R., tenuto conto dell’inapplicabilità dell’art. 11 della legge n. 319 del 1980 agli ausiliari estranei alle categorie dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori e dell’impugnabilità dei provvedimenti sulla liquidazione dei compensi in favore degli stessi con i rimedi che derivano, secondo la legge processuale, dalla natura del provvedimento di liquidazione, e cioè con i rimedi di cui all’art. 640, comma terzo, c.p.c. per l’ausiliario, in caso di rigetto totale o parziale della sua istanza, e con quello di cui all’art. 645 c.p.c. per la parte obbligata, in caso di accoglimento dell’istanza dell’ausiliario.

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Cass. civ. n. 10252/2002

Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand’anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell’art. 676 c.p.c., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio attivamente e passivamente limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati.

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Cass. civ. n. 8865/1995

La competenza a liquidare il compenso del custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario appartiene funzionalmente ed inderogabilmente, ai sensi dell’art. 65 c.p.c., al giudice che lo ha nominato, anche nel caso in cui il giudice appartenga all’ufficio giudiziario che ha deciso in primo grado sulla convalida e la relativa controversia si sia in prosieguo trasferita in appello, dovendo mantenersi distinte le vicende della misura cautelare in funzione delle sorti della controversia sul diritto cautelato con quella circa l’investitura e la retribuzione del custode. È, pertanto, ammissibile la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio del giudice di secondo grado, cui l’istanza di liquidazione presentata dal custode sia stata trasmessa dal giudice di primo grado che abbia su di essa declinato la propria competenza

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Cass. civ. n. 7418/1991

Il provvedimento di liquidazione del compenso al custode giudiziario, avendo carattere monitorio, è soggetto all’opposizione prevista contro il decreto di ingiunzione con la conseguenza che in caso di mancata notifica, ove sia, tuttavia, seguita la sua esecuzione, all’opposizione è applicabile in via analogica la norma dell’ultimo comma dell’art. 650 c.p.c., sicché l’opposizione tardiva non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

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