Art. 65 – Codice di procedura civile – Custode
La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.
Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato [disp. att. 52, 53].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 740/2025
In tema di sanzioni disciplinari, gli effetti extrapenali del giudicato, quali delineati dall'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., sono regolati dalla legge del tempo in cui la sanzione disciplinare è stata irrogata dal datore di lavoro, in applicazione del "principio tempus regit actum", sicché le novelle normative sono irretroattive . (Nella specie, la S.C. ha affermato - in materia di conseguenze della sentenza di patteggiamento - che nella valutazione degli addebiti disciplinari il giudice di merito non può prescindere dal vincolo derivante dal combinato disposto degli artt. 445, comma 1-bis, c.p.p. e 653 c.p.p., nella formulazione vigente al momento dell'irrogazione della sanzione).
Cass. civ. n. 727/2025
In tema di IMU e ICI, l'Agenzia del demanio non è soggetto passivo dell'imposta in relazione agli immobili compresi nel demanio e nel patrimonio, disponibile ed indisponibile, dello Stato, poiché ne è mera affidataria dell'amministrazione e della valorizzazione, ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. n. 300 del 1999, ed il gestore del patrimonio immobiliare pubblico non è ricompreso tra i soggetti passivi elencati nell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 e nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, ma ciò, tuttavia, non esclude che essa possa acquistare in proprio, a qualsiasi titolo, la proprietà di immobili, divenendo titolare di un patrimonio autonomo, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 29 luglio 2005.
Cass. civ. n. 34760/2024
Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività e in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo.
Cass. civ. n. 32763/2024
Integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, la falsa attestazione contenuta in un'istanza inoltrata in via telematica all'INPS in funzione dell'ottenimento del reddito di cittadinanza, non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codice dell'amministrazione digitale), atteso che l'irrituale sottoscrizione, non determinando l'inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l'effetto costituito dall'erogazione del sussidio.
Cass. civ. n. 31921/2024
Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., la Corte di cassazione può pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio, in relazione alla entità della riduzione di pena da applicare per le circostanze attenuanti generiche, anche all'esito di valutazioni discrezionali, se, alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultano necessari ulteriori accertamenti. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto nella massima estensione le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., avendo escluso la configurabilità delle condotte valorizzate dal giudice di appello per contenere l'entità della riduzione).
Cass. civ. n. 31753/2024
In tema di accesso alle misure alternative e alla liberazione condizionale, hanno natura sostanziale le disposizioni restrittive introdotte con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sicché le stesse, alla luce della lettura dell'art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, non possono essere applicate retroattivamente, mentre non hanno analoga natura le disposizioni introdotte dall'art. 15 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che hanno inciso solo sulle modalità di funzionamento degli istituti.
Cass. civ. n. 26628/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 285 cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la pena fissa dell'ergastolo, non consente al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alla differente gravità del fatto e al diverso grado di colpevolezza sotteso all'intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. e delle altre circostanze attenuanti comuni al delitto di strage "politica", divenuta possibile anche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2023, permette al giudice di modulare la pena, proporzionandola alla offensività del fatto). (Conf.: n. 1538 del 1978,
Cass. civ. n. 25180/2024
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Cass. civ. n. 22874/2024
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estinzione del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza di accoglimento dell'opposizione, comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero procedimento e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, anche ove esso sia stato erroneamente dichiarato esecutivo, trattandosi di un provvedimento meramente dichiarativo privo di carattere decisorio, che, seppur non impugnabile, neanche con il ricorso ex art. 111 Cost., non è sottratto al sindacato del giudice, che può verificarne la legittimità, sia in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ove l'esecutorietà sia dichiarata per mancata proposizione dell'opposizione o mancata costituzione dell'opponente, sia in sede di opposizione all'esecuzione, ove il decreto ingiuntivo costituisca il titolo dell'azione esecutiva, sia infine in altro giudizio, nel quale se ne faccia valere l'efficacia.
Cass. civ. n. 22612/2024
In caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna da parte della Corte di cassazione, la pena inflitta in relazione ai capi divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione pur se il dispositivo della sentenza di legittimità non ne indichi la misura, ben potendo la pena "certa" essere determinata mediante il raffronto tra lo stesso dispositivo e gli esiti dei giudizi di merito.
Cass. civ. n. 22257/2024
In forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis", la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 19514/2024
Il giudicato penale di assoluzione non determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare, perché - come si desume, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, dalla previsione dell'art. 55-ter, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 - la P.A. datrice di lavoro può sicuramente procedere disciplinarmente per fatti, magari rivelatisi inidonei alla condanna penale, che siano contenuti nell'originaria contestazione disciplinare e all'irrogazione di una sanzione provvisoria e, poi, dopo la definizione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di assoluzione (nella specie, con la "formula perché il fatto non sussiste"), ad istanza di parte, alla riapertura del procedimento disciplinare "per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale".
Cass. civ. n. 19350/2024
Qualora il bene immobile oggetto di contratto di locazione ad uso commerciale risulti classificato, in base ad un provvedimento amministrativo emesso ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. n. 1089 del 1939, quale bene di interesse particolarmente importante, si determina un vincolo artistico e culturale non soltanto sull'immobile, ma anche sugli arredi, sulle decorazioni, sui cimeli storici e sulla relativa licenza di esercizio, il che non comporta, per il proprietario, il divieto di intimare al conduttore la licenza per finita locazione, ma soltanto l'obbligo di garantire la continuità della destinazione del bene nei termini indicati dal provvedimento istitutivo di quel vincolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la convalida della licenza per finita locazione dell'Antico Caffè Greco, considerato immobile rappresentativo della vita artistica e culturale della città di Roma).
Cass. civ. n. 17404/2024
In tema di riscossione, il preavviso di iscrizione ipotecaria intestato a società di persone o di capitali estinta, avendo la funzione di consentire al debitore di presentare osservazioni, compulsandone l'adempimento, è valido ed efficace anche se notificato agli ex soci, i quali, in virtù del fenomeno successorio conseguente all'estinzione dell'ente, subentrano nelle relative obbligazioni inadempiute, illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seconda del regime giuridico dei debiti sociali pendente societate.
Cass. civ. n. 16422/2024
In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.
Cass. civ. n. 16327/2024
In tema di esecuzione di pene detentive, è legittimo l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza, con posteriore ratifica del Tribunale, del potere di sindacato in ordine alla sospensione del titolo esecutivo deliberata, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, con eventuale revoca degli arresti domiciliari esecutivi.
Cass. civ. n. 15678/2024
Gli atti di gestione del rapporto locativo ad uso diverso - come la registrazione tardiva del contratto o il diniego di rinnovo alla prima scadenza ex art. 29 l. n. 392 del 1978 - compiuti durante la procedura esecutiva dall'esecutato non nella sua qualità di custode (o in tale qualità, ma in mancanza della autorizzazione del giudice dell'esecuzione) sono radicalmente improduttivi di effetti nei confronti della procedura e dello stesso conduttore, anche in caso di estinzione della procedura esecutiva per causa diversa dalla vendita forzata dell'immobile anteriore alla prima scadenza del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto valido il diniego di rinnovo - per la scadenza del 31 marzo 2017, in forza di un contratto stipulato il 31 marzo 2011 e registrato il 19 gennaio 2016 - in pendenza di una procedura esecutiva sul bene locato, iniziata nel 2014, evidenziando, altresì, l'inopponibilità del contratto stante la radicale inefficacia della sua registrazione effettuata dal locatore successivamente al pignoramento).
Cass. civ. n. 15637/2024
In tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il principio di proporzionalità, applicabile anche nella fase di esecuzione del vincolo mediante l'ordine di sgombero emesso dal pubblico ministero, non comporta, in assenza di impulso di parte, la rivalutazione, da parte del giudice cautelare, della sussistenza del requisito del "periculum in mora", posto che, ove ciò fosse consentito, si determinerebbe una sua indebita invasione in prerogative dell'organo requirente, preposto all'esecuzione del provvedimento.
Cass. civ. n. 15473/2024
In caso di mancato perfezionamento per trasferimento o irreperibilità del destinatario, la notificazione dell'impugnazione o dell'opposizione deve considerarsi meramente tentata e, quindi, omessa, poiché priva di uno degli esiti positivi previsti dall'ordinamento secondo il modello legale del procedimento prescelto, sicché il diritto di impugnazione deve intendersi consumato, salva la possibilità di un suo nuovo esercizio nel rispetto del termine cui esso è soggetto, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di un'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c..
Cass. civ. n. 15438/2024
In tema di reato continuato, non sussiste illegalità della pena nel caso in cui, nel determinarla, il giudice, pur indicando una pena base che esorbiti dalla cornice edittale normativamente prevista, non ecceda i limiti generali sanciti dagli artt. 23 e ss. 65, 71 e ss. e 81, commi terzo e quarto, cod. pen., in quanto si deve aver riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che lamentava l'illegalità della pena, in quanto la pena base per il delitto di rapina, ritenuto il più grave tra quelli avvinti dalla continuazione, era stata individuata nella reclusione di durata inferiore di un anno, in violazione del disposto dell'art. 628 cod. pen.).
Cass. civ. n. 15296/2024
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla natura calunniosa della denuncia querela presentata nei confronti dell'attore per i reati di calunnia e diffamazione, dai quali egli era stato assolto per mancanza dell'elemento soggettivo, aveva tratto la prova della consapevolezza, in capo ai convenuti, dell'innocenza dell'attore dalla sentenza di assoluzione).
Cass. civ. n. 14859/2024
In tema di sanzioni sostitutive, la notifica dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione, cui abbia fatto seguito l'istanza di concessione di misura alternativa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non determina la sopravvenuta carenza di interesse del condannato alla decisione sulla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive che sia stata presentata in epoca precedente in relazione alla medesima condanna.
Cass. civ. n. 14074/2024
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con cui l'imputato lamenta la mancata verifica, da parte del giudice di merito, del concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'evento, posto che tale accertamento non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel giudizio civile instaurato a tal fine l'efficacia di giudicato della condanna penale investe, ex art. 651 cod. proc. pen., la sola condotta del condannato e non anche quella della persona offesa, pur se costituita parte civile).
Cass. civ. n. 13052/2024
Se l'illecito civile è considerato dalla legge come reato per il quale è prevista una prescrizione più lunga ed il giudizio penale si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione civile, a questa si applica la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza irrevocabile.
Cass. civ. n. 12901/2024
In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.
Cass. civ. n. 10208/2024
L'omessa riduzione della pena ex art. 65 cod. pen., per effetto del mancato bilanciamento delle attenuanti generiche con una circostanza aggravante che, a seguito di modifica normativa, sia divenuta elemento costitutivo del reato (nella specie, l'esposizione a pubblica fede nel reato di danneggiamento), comporta violazione di legge, ma non l'applicazione di una pena illegale, sicché, in assenza di un motivo di ricorso che eccepisca tale violazione normativa, il giudice di legittimità non può emendare d'ufficio l'errore.
Cass. civ. n. 8361/2024
In tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla Suprema Corte.
Cass. civ. n. 6895/2024
Nell'opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di una condanna penale al pagamento di una provvisionale, non è consentito contestare il diritto di agire in executivis deducendo l'assenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso ed il pregiudizio lamentato dalla parte civile, perché l'instabilità della provvisionale - provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione "sine tempore" (e anche travolto) in un ordinario giudizio civile - non investe ogni possibile aspetto del rapporto risarcitorio, posto che detta condanna è invece munita di una circoscritta efficacia preclusiva nel giudizio civile avente ad oggetto il danno derivante dal reato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione a precetto proposta dall'intimato, riconosciuto penalmente responsabile del reato di bancarotta colposa semplice e condannato al pagamento di una provvisionale nei confronti di tutti gli obbligazionisti costituitisi parte civile, con cui si deduceva l'inesistenza del credito risarcitorio degli intimanti obbligazionisti di società del gruppo diverse da quella di cui aveva causato il dissesto e di quelli divenuti obbligazionisti in data successiva a quella in cui aveva cessato la carica di consigliere di amministrazione).
Cass. civ. n. 3875/2024
Le statuizioni civili (che non siano già provvisoriamente esecutive) contenute nella sentenza penale di merito acquistano esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile e, cioè, in caso di impugnazione per cassazione, con la lettura del dispositivo di rigetto del ricorso, che equivale alla pubblicazione della decisione; da tale momento, pertanto, decorre il termine perentorio per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., prescritti per dare corso all'esecuzione sui beni sequestrati, potendo la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza rilasciarne copia esecutiva.
Cass. civ. n. 2700/2024
In tema di rapporti tra giudizi penale e civile, e, in particolare, di efficacia del giudicato penale in altri giudizi civili diversi da quelli di restituzione o di risarcimento danni, l'art. 654 c.p.p., laddove attribuisce la suddetta efficacia, nei confronti della parte civile, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, nelle ipotesi ivi descritte, postula la persistenza della costituzione della parte civile medesima per tutta la durata del dibattimento stesso. Pertanto, l'avvenuta revoca di tale costituzione nel corso di quest'ultimo preclude l'operatività dell'efficacia del menzionato giudicato nel successivo giudizio civile intrapreso, anche nei confronti dell'imputato, dal soggetto la cui costituzione di parte civile nel giudizio penale è stata revocata
Cass. civ. n. 2642/2024
In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, quando si succedano più periodi di detenzione - intervallati da periodi di libertà - relativi al medesimo titolo esecutivo, il termine semestrale entro cui l'azione deve essere proposta, previsto dall'art. 35-ter, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, decorre dal completamento dell'espiazione, poiché la continuità giuridica dell'esecuzione prevale sulla discontinuità cronologica.
Cass. civ. n. 2608/2024
Il giudizio civile di falso e il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi all'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, si differenziano per la funzione e l'oggetto, in quanto il giudizio civile tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non, come quello penale, a identificare l'autore della falsificazione, ai fini della applicazione della sanzione penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la falsità di un documento, essendo all'uopo irrilevante il giudicato penale di assoluzione per il reato di falso relativo al medesimo documento)
Cass. civ. n. 753/2024
In tema di riscossione, l'atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali.
Cass. civ. n. 48093/2023
L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza di un edificio integra la contravvenzione di cui all'art. 677, comma terzo, cod. pen. nel solo caso in cui da tale condotta derivi un concreto pericolo per le persone, configurandosi, in difetto, l'illecito amministrativo di cui all'art. 677, comma primo, cod. pen., che, per il principio di specialità, non concorre con la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.
Cass. civ. n. 47799/2023
In tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Conf.: n. 2020 del 1992,
Cass. civ. n. 47113/2023
In tema di benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile nel caso in cui il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi e, laddove questi coincidano con i reati satelliti, è necessario fare riferimento alla pena inflitta, in concreto, a titolo di continuazione e non alla sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta.
Cass. civ. n. 46381/2023
In tema di mandato di arresto europeo, qualora col differimento della consegna per l'esecuzione di sentenza di condanna emessa dallo Stato di esecuzione venga disposto, ai sensi dell'art. 12 decisione quadro 2002/584/GAI, anche il mantenimento della custodia cautelare a carico della persona richiesta fino alla data in cui la consegna è stata rinviata, la detenzione sofferta all'estero deve considerarsi subita a causa e per effetto del mandato di arresto europeo, con conseguente sua computabilità agli effetti degli artt. 303, 304 e 657 cod. proc. pen. e deduzione del corrispondente periodo dalla durata di custodia o detenzione da scontare in Italia, in applicazione dell'art. 33 legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato da Corte cost. n. 143 del 2008.
Cass. civ. n. 40070/2023
Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non è fungibile, ex art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, in quanto l'obbligo giornaliero di firmare il registro delle presenze non determina alcuna limitazione della libertà personale. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la diversità rispetto alla misura dell'obbligo di dimora con prescrizione di permanenza domiciliare, assimilabile a quella degli arresti domiciliari).
Cass. civ. n. 35686/2023
In tema di espulsione dello straniero già raggiunto da condanna penale, deve essere affermata la piena autonomia applicativa dell'espulsione prefettizia rispetto al procedimento per la concessione delle misure alternative alla detenzione, in presenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 c.p.p., in quanto quest'ultima norma lascia intatto il potere prefettizio, con la conseguente applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, la cui operatività non viene meno perché lo straniero non si trova in stato di detenzione, dovendo piuttosto il coordinamento passare attraverso la richiesta di nulla osta all'autorità giudiziaria, la cui mancanza non è tuttavia motivo per contestare la legittimità dell'espulsione amministrativa, in quanto lo stesso è previsto a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale.
Cass. civ. n. 34621/2023
In tema di azione di risarcimento danni da ingiuria, la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice ex d.lgs. n.7 del 2016, non ha per effetto la completa eliminazione dell'illiceità del fatto, la quale va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Cass. civ. n. 32422/2023
Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), la destinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti; né può esserne ritenuta per altro verso l'edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacché l'edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all'insegnamento privato.
Cass. civ. n. 31817/2023
La mancata impugnazione delle parti civili della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado dal giudice penale, poi riformata con sentenza irrevocabile di condanna penale dell'imputato, su gravame del solo pubblico ministero, non determina alcun effetto preclusivo nei confronti dell'azione risarcitoria promossa nel successivo giudizio civile nei confronti del medesimo imputato, dovendo escludersi la formazione di una sorta di giudicato (implicito) di rinuncia alla pretesa civile e di improponibilità della relativa domanda in sede civile.
Cass. civ. n. 30992/2023
La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse coperta dal giudicato l'affermazione del giudice penale in ordine alla insufficienza degli elementi probatori atti a quantificare il danno lamentato dalla parte civile).
Cass. civ. n. 30312/2023
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il giudice dell'impugnazione - una volta individuato, in applicazione del principio del favor rei previsto dall'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, il regime sanzionatorio più favorevole con riguardo alla concreta vicenda disciplinare - non è vincolato, ai fini della determinazione della sanzione tra il minimo ed il massimo della cornice edittale prescelta, al criterio seguito dalla decisione impugnata, potendo anche applicare per intero la sanzione ritenuta più favorevole, senza violare il divieto di reformatio in peius, purché non sia sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, in cui il giudice d'appello, pur accogliendo la doglianza dell'appellante, aveva irrogato il massimo edittale del regime sanzionatorio ritenuto più favorevole, sebbene il giudice di primo grado avesse irrogato la sanzione del doppio del minimo del regime diverso).
Cass. civ. n. 26009/2023
L'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato - costituitosi parte civile - preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Cass. civ. n. 25343/2023
In tema di esportazione di beni di interesse culturale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, integra il reato di cui all'art. 174 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (attualmente previsto dall'art. 518-undecies cod. pen.) il trasferimento all'estero di un'opera artistica di autore non vivente, eseguita da oltre settanta anni, di valore inferiore a euro 13.500, a condizione che il bene sia dichiarato di "eccezionale rilevanza" dalla competente amministrazione preposta alla gestione del vincolo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di restituzione di un crocifisso ligneo del diciassettesimo secolo sul rilievo che fosse necessario accertare, ai fini dell'astratta configurabilità del reato, la "eccezionale rilevanza" dell'interesse culturale del bene).
Cass. civ. n. 24710/2023
In tema di esecuzione di pene concorrenti, la sopravvenienza di più condanne impone al pubblico ministero di provvedere al cumulo determinando la pena complessiva, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, abbia comportato o comporterebbe la sospensione dell'esecuzione in funzione della possibile applicazione delle misure alternative, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle predette misure, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. non può essere più disposta.
Cass. civ. n. 21981/2023
In tema di impugnazioni della parte pubblica, la sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., emessa all'esito di giudizio abbreviato, è appellabile dal pubblico ministero senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento, ancorché presenti marcate peculiarità.
Cass. civ. n. 20347/2023
In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o di internati di cui all'art. 35-ter ord. pen., lo Stato italiano non risponde del trattamento inumano subito all'estero, a tale fine non rilevando che il periodo di detenzione subìto all'interno di un istituto straniero sia stato ritenuto fungibile ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 18797/2023
Il mancato espletamento dell'interrogatorio dell'indagato che ne abbia fatto richiesta dopo aver ricevuto un primo avviso di conclusione delle indagini preliminari non dà luogo a nullità del decreto di citazione a giudizio nel caso in cui, disposta la riunione ad altro procedimento, sia stato notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini relativo a tutti i reati per cui si procede e l'indagato, successivamente ad esso, non abbia rinnovato la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, con conseguente legittimo esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'adozione e la notifica del secondo avviso di conclusione determina autonomi effetti processuali, tra i quali la decorrenza di un nuovo termine entro il quale l'indagato può esercitare le proprie facoltà difensive).
Cass. civ. n. 18725/2023
In tema di sospensione del processo civile, va esclusa la sussistenza della pregiudizialità - e dunque il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria - tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare - nella specie, abbandono di coniuge incapace e mancata somministrazione allo stesso, infermo, dei mezzi di sussistenza - e la pronuncia di addebito della separazione che richiede si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi matrimoniale. Ne consegue che il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, in caso di condanna, l'irrogazione della pena, e non la verifica degli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita.
Cass. civ. n. 18235/2023
L'applicazione da parte del giudice comune di una disposizione sulla base di un'interpretazione che la Corte costituzionale ha considerato, con sentenza interpretativa di rigetto, non conforme a Costituzione non configura eccesso di potere giurisdizionale, né nei confronti della funzione legislativa, perché costituisce applicazione di una disposizione esistente nell'ordinamento e non creazione "ex novo" di una norma, né nei confronti della giurisdizione della Corte costituzionale, perché l'applicazione della disposizione nel significato interpretativo ritenuto non conforme alla Carta fondamentale può costituire violazione del diritto vigente, ma non esercizio della giurisdizione costituzionale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che potessero ravvisarsi gli estremi dell'eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del Consiglio di Stato con la quale, a seguito di declaratoria di rigetto della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 - secondo cui, tra l'altro, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore dell'energia elettrica con gli enti locali restano acquisiti, a determinate condizioni, nei bilanci dei predetti enti -, era stato, da un lato, affermato che non fosse indispensabile specificare, già all'interno dell'accordo, le modalità di reinvestimento a beneficio della collettività di detti proventi, e, dall'altro, negato che l'acquisizione a bilancio dei proventi in questione fosse presupposto di applicabilità della norma e, quindi, condizione di efficacia dell'accordo stesso).
Cass. civ. n. 17708/2023
In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato.
Cass. civ. n. 17531/2023
Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.
Cass. civ. n. 15664/2023
Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza, che, nel giudizio di impugnazione, deve essere valutata con riferimento al gravame e al correlato interesse del danneggiato dal reato a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato, sicché, ove sussista l'interesse di quest'ultimo a impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, pur quando non vi sia stata rinuncia ad essa, sussiste altresì l'interesse della parte civile a resistere in giudizio e il suo interesse alla refusione delle spese in caso di soccombenza dell'appellante. (Fattispecie in cui l'imputato aveva impugnato la decisione di proscioglimento per prescrizione intervenuta in primo grado, sollecitando, con l'atto di appello, l'adozione di una sentenza liberatoria nel merito, per tale ragione destinata ad avere efficacia nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 15544/2023
In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi presso il domicilio del defunto, non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi.
Cass. civ. n. 14692/2023
L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).
Cass. civ. n. 13365/2023
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Cass. civ. n. 12958/2023
In tema di notifica alle persone fisiche, come tali non obbligate ad avere una propria PEC, una semplice comunicazione di "recapito digitale" presso il quale ricevere "le successive comunicazioni", in mancanza di specificazione circa il contenuto e lo scopo di tale comunicazione, non costituisce valida elezione di domicilio speciale ai fini della notifica di un atto processuale, posto che, in forza del necessario coordinamento dell'art. 141 c.p.c. con l'art. 47 c.c., la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto correttamente eseguita la notifica di un decreto ingiuntivo con le forme previste per gli "irreperibili", ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto di valida elezione di "domicilio digitale").
Cass. civ. n. 12577/2023
In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai fini della verifica di regolarità della notifica ex art. 145 c.p.c., quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove e, recatosi presso quest'ultima, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum" che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione.
Cass. civ. n. 10671/2023
In tema di stato e capacità delle persone, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della trascrizione del provvedimento straniero può essere proposta anche in assenza del rifiuto dell'ufficiale dello stato civile a provvedervi, atteso che l'interesse ad agire sussiste, ai sensi dell'art. 67 l. n. 218 del 1995, tutte le volte in cui ricorra, in concreto, almeno uno dei presupposti di cui al comma 1 di tale norma – e, cioè, la mancata ottemperanza alla sentenza straniera o la contestazione del suo riconoscimento o la necessità di procedere ad esecuzione forzata – e può sopravvenire anche nel corso del giudizio, non essendo necessaria la sua sussistenza al momento della domanda, purché sia presente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C., con riguardo ad una domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia di una sentenza tedesca di accertamento della paternità, ha confermato la sentenza di accoglimento della corte territoriale, in quanto il ricorrente, costituendosi in giudizio dinanzi alla predetta autorità giudiziaria, aveva espressamente contestato il riconoscimento della pronuncia straniera, così facendo sorgere l'interesse ad agire della parte istante).
Cass. civ. n. 9479/2023
decreto ingiuntivo non opposto - Profili deducibili - Sospensione dell'esecutorietà del d.i. - Condizioni - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.. Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole; conseguentemente, il giudice dell'opposizione ha il potere (ex art. 649 c.p.c.) di sospendere, in tutto o in parte, l'esecutorietà del provvedimento monitorio a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole negoziali potrebbe comportare sul titolo giudiziale.
Cass. civ. n. 6660/2023
Il giudice civile, investito dell'impugnazione della sanzione disciplinare, non è vincolato né alla valutazione degli elementi istruttori compiuta in sede penale, né al "dictum" della sentenza di assoluzione non definitiva, quand'anche pronunziata con la formula "perché il fatto non sussiste"; al contrario, l'assoluzione ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.p., se passata in giudicato, da un lato impone al giudice del lavoro di conformarsi ad essa e, dall'altro, consente, a richiesta, la riapertura del procedimento disciplinare, il cui esito, del pari, deve adeguarsi alla statuizione penale.
Cass. civ. n. 5955/2023
Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale).
Cass. civ. n. 4267/2023
L'entità minima della morosità del conduttore, suscettibile di determinare la risoluzione del contratto di locazione - elevata a sei mesi dall'art. 22 della l.r. Toscana n. 41 del 2015 (modificativo dell'art. 30, comma 4, della l.r. Toscana n. 96 del 1996) -, si applica ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della menzionata disposizione (8 aprile 2015), ferma restando la necessità che la suddetta morosità sia interamente maturata al momento della proposizione della domanda di risoluzione, essendo irrilevante quella verificatasi in pendenza del relativo giudizio.
Cass. civ. n. 1776/2023
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice dell'esecuzione, per verificare la sostituibilità della pena, deve far riferimento, in relazione al limite massimo di quattro anni, a quella complessivamente inflitta in sede di cognizione, e non a quella residua da espiare, dopo il passaggio in giudicato, a seguito delle eventuali operazioni di calcolo di cui agli artt. 657 e 663 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 1651/2023
In tema di protezione del diritto d'autore, nel regime giuridico che precede l'introduzione dell'art. 43 bis l. n. 633 del 1941, alla rassegna stampa si applica in via estensiva il disposto dell'art. 65, comma 1, l. cit. ed è pertanto lecita la riproduzione, nella menzionata rassegna, di articoli, informazioni e notizie, pubblicati su giornali e periodici editi, non oggetto di riserva di riproduzione e utilizzazione, purché venga indicata la fonte da cui sono tratti, la data di pubblicazione e il nome dell'autore, se riportato.
Cass. civ. n. 51/2023
Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Cass. civ. n. 18757/2022
In tema di esecuzione di pene concorrenti, nel caso in cui ricorrano plurimi periodi di liberazione anticipata relativi a condanne per reati commessi in tempi diversi - antecedenti o successivi alla detenzione o alla liberazione anticipata - deve procedersi alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che, a vario titolo, devono essere operate, tenendo conto, prima per i cumuli parziali e, poi, per quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., che va applicato non in modo unitario e alla fine, ma alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione.
Cass. civ. n. 16057/2019
Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste, anche se in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., ed è pertanto legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2014).
Cass. civ. n. 12877/2016
Le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, cioè indissolubilmente finalizzate al mantenimento dello stesso in fisica e giuridica esistenza e non meramente conservative della sua integrità (quali quelle per la manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero per la gestione condominiale), sono strumentali alla procedura di espropriazione forzata perché intese ad evitarne la chiusura anticipata, sicché restano incluse nelle spese "per gli atti necessari al processo", suscettibili, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, di essere poste in via di anticipazione a carico del creditore procedente e, quindi, rimborsabili come spese privilegiate ex art. 2770 c.c. a favore del creditore che le abbia anticipate. (Rigetta, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 02/10/2013).
Cass. civ. n. 6147/2012
In tema di liquidazione delle spese ai custodi giudiziari di veicoli oggetto di sequestro, le nuove tariffe introdotte, in deroga agli artt. 59 e 276 del T.U. sulle spese di giustizia (di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), dalla disciplina speciale della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono applicabili anche ai compensi maturati in data anteriore all'entrata in vigore della legge predetta, stante il tenore del suo art. 1, comma 321, secondo cui le nuove tariffe si applicano anche "alle procedure di alienazione e rottamazione già avviate e non ancora concluse ed alle relative istanze di liquidazione dei compensi". (Rigetta, Trib. Cagliari, 30/12/2009).
Cass. civ. n. 5084/2010
La liquidazione del compenso spettante al custode di beni sequestrati può essere richiesta con autonoma domanda dal custode stesso, in quanto ausiliario del giudice, nei confronti della parte che abbia richiesto ed ottenuto il provvedimento di sequestro, qualora nella fase cautelare non si sia provveduto a tale adempimento.
Cass. civ. n. 564/2009
Legittimato passivamente in merito alla domanda del custode, che agisce per il riconoscimento delle spese sopportate per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte dei Carabinieri nell'esercizio di attività istituzionale loro conferita dalla legge, è il Ministero della Difesa da cui i predetti pubblici ufficiali dipendono organicamente e al quale spetta l'obbligo di anticipazione di dette spese (ai sensi dell'art. 11, primo comma, del D.P.R. n. 571 del 1982), e non il Ministero dell'Interno, riferendosi il rapporto funzionale che si stabilisce tra l'Arma dei carabinieri e quest'ultimo Ministero al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi e dei progetti riguardanti l'efficienza numerica dell'Arma, senza incidere sulla imputazione degli atti operativi compiuti dai Carabinieri, e non rilevando a detti effetti la distinzione delle funzioni dell'Arma in militari e civili.
Cass. civ. n. 7465/2004
Avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del custode giudiziario emesso in data successiva all'entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) — e dunque soggetto alle relative disposizioni processuali, immediatamente applicabili per principio generale — non e ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitivà del provvedimento, che può essere impugnato con l'opposizione prevista dall'art. 170 D.P.R. cit.; peraltro, il provvedimento in questione non sarebbe ricorribile per cassazione neanche in base al quadro normativo anteriore all'entrata in vigore del citato D.P.R., tenuto conto dell'inapplicabilità dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980 agli ausiliari estranei alle categorie dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori e dell'impugnabilità dei provvedimenti sulla liquidazione dei compensi in favore degli stessi con i rimedi che derivano, secondo la legge processuale, dalla natura del provvedimento di liquidazione, e cioè con i rimedi di cui all'art. 640, comma terzo, c.p.c. per l'ausiliario, in caso di rigetto totale o parziale della sua istanza, e con quello di cui all'art. 645 c.p.c. per la parte obbligata, in caso di accoglimento dell'istanza dell'ausiliario.
Cass. civ. n. 10252/2002
Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio attivamente e passivamente limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati.
Cass. civ. n. 8865/1995
La competenza a liquidare il compenso del custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario appartiene funzionalmente ed inderogabilmente, ai sensi dell'art. 65 c.p.c., al giudice che lo ha nominato, anche nel caso in cui il giudice appartenga all'ufficio giudiziario che ha deciso in primo grado sulla convalida e la relativa controversia si sia in prosieguo trasferita in appello, dovendo mantenersi distinte le vicende della misura cautelare in funzione delle sorti della controversia sul diritto cautelato con quella circa l'investitura e la retribuzione del custode. È, pertanto, ammissibile la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio del giudice di secondo grado, cui l'istanza di liquidazione presentata dal custode sia stata trasmessa dal giudice di primo grado che abbia su di essa declinato la propria competenza.
Cass. civ. n. 7418/1991
Il provvedimento di liquidazione del compenso al custode giudiziario, avendo carattere monitorio, è soggetto all'opposizione prevista contro il decreto di ingiunzione con la conseguenza che in caso di mancata notifica, ove sia, tuttavia, seguita la sua esecuzione, all'opposizione è applicabile in via analogica la norma dell'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c., sicché l'opposizione tardiva non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.