Art. 64 – Codice di procedura civile – Responsabilità del consulente

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a diecimilatrecentoventinove euro. Si applica l'articolo 35 del Codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13636/2018

La redazione della perizia giurata di stima volta, ex art. 5 della l. n. 448 del 2001, alla determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli non quotati nei mercati regolamentati non è assistita dalla fede privilegiata propria dell'atto pubblico, con la conseguenza che l'Amministrazione può verificare l'effettivo valore di tali beni ove emergano fondate ragioni per ritenere che la stessa sia priva dei requisiti di affidabilità ed obiettività di giudizio, senza che a ciò osti il richiamo all'applicabilità a detta perizia dell'art. 64 c.p.c., che ha il solo scopo di assoggettare il professionista incaricato dal privato alla medesima responsabilità penale del consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice.

Cass. civ. n. 13010/2016

Il perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione risponde nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del perito in relazione ai costi sostenuti dall'aggiudicatario per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile acquistato, maggiori rispetto a quelli indicati in perizia, evidenziando come gli stessi fossero ricollegabili ad una disattenzione dell'acquirente, che non aveva considerato la mancanza, pur rappresentata dall'ausiliario nel proprio elaborato, di alcuni documenti importanti ai fini della valutazione di tali oneri).

Cass. civ. n. 18313/2015

Il consulente tecnico d'ufficio svolge, nell'interesse della giustizia, funzioni ausiliarie del giudice di natura non giurisdizionale, sicché è obbligato a risarcire i danni cagionati in violazione dei doveri connessi all'ufficio senza che sia ipotizzabile una concorrente responsabilità del Ministero della giustizia.

Cass. civ. n. 11474/1992

La domanda diretta ad ottenere dal consulente tecnico la restituzione di somme corrispostegli, in relazione ad una consulenza poi dichiarata nulla, fa valere il diritto della parte alla ripetizione di un indebito oggettivo senza trovare preclusione, diretta o indiretta, nelle disposizioni dell'art. 64 c.p.c. — che concernono la responsabilità aquiliana del consulente per i danni cagionati con fatto illecito — ed è soggetta alle ordinarie regole della competenza per valore.

Cass. civ. n. 3897/1981

La diligenza nell'esecuzione delle indagini affidategli, costituendo (ex artt. 64 e 193 c.p.c.) un preciso, quanto ovvio, obbligo del consulente, rappresenta soltanto il presupposto necessario affinché il parere dell'ausiliario sia meritevole della considerazione del giudice, che, pertanto non è dispensato dal dovere di valutare l'intrinseca attendibilità del parere stesso in rapporto alle specifiche censure contro di esso formulate dalla parte interessata.