Cass. civ. n. 11474 del 21 ottobre 1992
Testo massima n. 1
La domanda diretta ad ottenere dal consulente tecnico la restituzione di somme corrispostegli, in relazione ad una consulenza poi dichiarata nulla, fa valere il diritto della parte alla ripetizione di un indebito oggettivo senza trovare preclusione, diretta o indiretta, nelle disposizioni dell'art. 64 c.p.c. — che concernono la responsabilità aquiliana del consulente per i danni cagionati con fatto illecito — ed è soggetta alle ordinarie regole della competenza per valore.