Art. 63 – Codice di procedura civile – Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione [192]..
Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato [disp. att. 89].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28103/2018
L'art. 192, comma 2, c.p.c., nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza soltanto in seguito della situazione di incompatibilità, poiché, in questo caso, è possibile esclusivamente prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri conferiti dall'art. 196 c.p.c., spettando, comunque, all'ausiliario il compenso per l'attività svolta. (Rigetta, TRIBUNALE SIRACUSA, 04/10/2013).
Cass. civ. n. 9968/2016
Nell'ipotesi in cui il consulente tecnico d'ufficio si avvalga della prestazione d'opera di altro ausiliario ex art. 56, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, anche nei riguardi di quest'ultimo trova applicazione il principio secondo cui, in caso di violazione dell'obbligo di astensione derivante dagli art. 51 e 63 c.p.c., la parte interessata deve proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 192 c.p.c., restandole, in difetto, preclusa la possibilità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità. (Cassa con rinvio, App. Brescia, 10/02/2011).
Cass. civ. n. 13667/2004
La terzietà-imparzialità del consulente tecnico d'ufficio significa che il consulente non deve essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a quanto è prescritto per il giudice. Tale imparzialità è garantita dalla legge sotto un duplice profilo: innanzitutto, con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l'imparzialità è autonomamente e preliminarmente prescritta; e, in secondo luogo, con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti dell'astensione e della ricusazione. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza per l'avvenuta nomina, da parte della Corte d'appello nel giudizio di determinazione dell'indennità di espropriazione, di un consulente singolo in luogo di tre periti, richiesti dalla parte).
Cass. civ. n. 3364/2001
Nel caso in cui il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice di secondo grado non abbia osservato l'obbligo di astensione a lui derivante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 e 51 n. 4 c.p.c., dall'avvenuto svolgimento del medesimo ufficio nel giudizio di primo grado, la parte interessata deve proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 192 c.p.c., restandole, in difetto, preclusa la possibilità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità.
Cass. civ. n. 3835/1994
Per il combinato disposto degli artt. 51, n. 4 e 63, secondo comma, c.p.c., l'obbligo di astensione del consulente tecnico e la possibilità della sua ricusazione sussistono per il solo fatto che egli abbia già prestato assistenza in tale veste in altro grado del processo, indipendentemente dall'identità o meno dell'oggetto dell'indagine commessagli, mirando la norma a creare le condizioni migliori perché il nuovo accertamento venga effettuato senza preconcetti e condizionamenti di sorta, anche soltanto indiretti, in una situazione di oggettività ed imparzialità. La cennata ipotesi di astensione obbligatoria ricorre anche nel caso in cui il giudizio successivo sia quello di rinvio, poiché avuto riguardo all'interesse sostanziale tutelato, nessuna differenza sussiste tra il caso in cui il consulente abbia prestato assistenza in gradi diversi dello stesso giudizio, ovvero in successivi distinti giudizi di grado pari, tenuto conto altresì che nell'ipotesi di rinvio conseguente ad un annullamento per i motivi di cui all'art. 360 nn. 3 e 5, il giudizio di rinvio diversamente da quanto accade nell'ipotesi di error in procedendo con rinvio, cosiddetto restitutorio od improprio al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, si configura come un grado diverso ed autonomo da quello concluso con detta sentenza.
Cass. civ. n. 7770/200
La causa d'incompatibilità del consulente d'ufficio, fondata sulla nomina del medesimo ausiliare in primo e secondo grado, non può essere fatta valere in sede di giudizio di legittimità se non sia stata tempestivamente denunciata con richiesta di ricusazione formulata ai sensi dell'art. 192 c.p.c. Tale formale istanza non è equiparabile alla richiesta di revoca e sostituzione del consulente per motivi di opportunità, ancorché formulata, con generico richiamo all'art. 51 cod. proc.civ., nel corso del giudizio di secondo grado, e l'ordinanza di rigetto non è, conseguentemente, censurabile con ricorso per cassazione per vizio di motivazione.