14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13667 del 22 luglio 2004
Testo massima n. 1
La ricusazione costituisce, come l’astensione, la manifestazione processuale dell’esigenza che il giudice, inteso come persona fisica, sia imparziale, sicché non è ammissibile la ricusazione di un collegio astrattamente considerato, dovendo essa essere piuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che per ciascuna di esse, singolarmente considerata, ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale istituto. Ed essendo, appunto, la ricusazione strumento volto ad impedire, in presenza di quei motivi, la decisione della causa da parte di giudici concretamente designati, è parimenti da escludere che essa possa essere piegata a perseguire una funzione meramente preventiva, e che possa quindi essere utilizzata indipendentemente dall’effettiva assegnazione della causa ad un collegio.
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Testo massima n. 2
La terzietà-imparzialità del consulente tecnico d’ufficio significa che il consulente non deve essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a quanto è prescritto per il giudice. Tale imparzialità è garantita dalla legge sotto un duplice profilo: innanzi tutto, con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l’imparzialità è autonomamente e preliminarmente prescritta; e, in secondo luogo, con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti dell’astensione e della ricusazione. [ Nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza per l’avvenuta nomina, da parte della Corte d’appello nel giudizio di determinazione dell’indennità di espropriazione, di un consulente singolo in luogo di tre periti, richiesti dalla parte ].
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