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Art. 2890 — Notificazione

Art. 2890 — Notificazione

L’acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti [ 2827 ss. ], nel domicilio da essi eletto [ 2844 ] e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:

  1. 1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;
  2. 2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;
  3. 3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo [ 2893 ].

In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione [ 568 c.p.c. ].

Nell’atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l’espropriazione [ 26 c.p.c. ] e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.

Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari [ 792 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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