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Art. 2891 — Diritto dei creditori di far vendere i beni

Art. 2891 — Diritto dei creditori di far vendere i beni

Entro il termine di quaranta giorni [ 2892 ] dalla notificazione indicata dall’articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l’espropriazione dei beni [ 795 c.p.c. ] con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile [ 16, 26, 795 c.p.c. ], purché adempia le condizioni che seguono :

  1. 1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell’articolo precedente e al proprietario anteriore;
  2. 2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;
  3. 3) che contenga l’offerta di una cauzione per una somma eguale al Quinto del prezzo aumentato come sopra;
  4. 4) che l’originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

L’omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta [ 2893 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 19305/2013

In tema di purgazione dalle ipoteche, qualora uno dei creditori eserciti il diritto, previsto dall’art. 2891 c.c., di far vendere il bene ipotecato richiedendone l’espropriazione, il procedimento di volontaria giurisdizione attivato dall’acquirente evolve in processo esecutivo, tanto è vero che, ai sensi dell’art. 795 c.p.c., il giudice al quale l’istanza è proposta, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l’ammissibilità della richiesta, deve disporre con decreto che si proceda a norma degli artt. 567 e segg. c.p.c. Ne deriva che il provvedimento del tribunale, positivo o negativo che sia, è già un provvedimento del giudice dell’esecuzione, soggetto al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi e quindi privo dell’attitudine alla definitività, derivandone l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.

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Cass. civ. n. 18514/2007

In tema di assicurazione per conto di chi spetta nella vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all’altro, il diritto all’indennizzo nell’ipotesi di perimento delle cose consegnate va riconosciuto non al mittente-venditore, bensì all’acquirente destinatario della merce in quanto titolare dell’interesse tutelato dalla garanzia assicurativa, dovendosi fare applicazione dell’art. 1510, secondo comma, c.c., per cui il venditore, rimettendo al vettore o allo spedizioniere le cose oggetto della vendita, non solo si libera dell’obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisce all’acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietà, con la conseguenza che, a seguito di detta consegna, la qualità di assicurato si trasferisce dal venditore all’acquirente.

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Cass. civ. n. 9237/1997

Il contratto d’opera ha in comune con l’appalto l’obbligo verso il committente di compiere dietro corrispettivo un’opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi esegue, differenziandosene invece per il fatto che l’opera o il servizio vengono compiuti con lavoro prevalentemente proprio dell’obbligato, con l’eventuale aiuto dei propri familiari o di pochi collaboratori, e pertanto sotto un aspetto quantitativo piuttosto che qualitativo, restando cioè le due fattispecie diversificate in relazione non alla natura, all’oggetto o al contenuto della prestazione ma al profilo organizzatorio del soggetto che deve compierla. Ne deriva che ai fini della qualificazione giuridica di un contratto come appalto anziché come contratto d’opera non può essere valorizzata l’autonomia dell’imprenditore che ha assunto l’impegno o la previsione pattizia di uno specifico risultato che questi si sia obbligato a raggiungere o ancora la specificazione dettagliata del materiale da adoperare, del tipo di intervento o della mano d’opera, restando inoltre escluso che abbia di per sè carattere indicativo di un appalto l’esistenza di un impresa organizzata che si avvalga per la sua peculiarità di taluni dipendenti specializzati ben potendo anche nel contratto d’opera esservi un’impresa, sia pur di piccole dimensioni, che utilizza specialisti.

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