Art. 2891 – Codice civile – Diritto dei creditori di far vendere i beni

Entro il termine di quaranta giorni [2892] dalla notificazione indicata dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l'espropriazione dei beni [795 c.p.c.] con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile [16, 26, 795 c.p.c.], purché adempia le condizioni che seguono:
1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario anteriore;
2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;
3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;
4) che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta [2893].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 19305/2013

In tema di purgazione dalle ipoteche, qualora uno dei creditori eserciti il diritto, previsto dall'art. 2891 c.c., di far vendere il bene ipotecato richiedendone l'espropriazione, il procedimento di volontaria giurisdizione attivato dall'acquirente evolve in processo esecutivo, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 795 c.p.c., il giudice al quale l'istanza è proposta, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità della richiesta, deve disporre con decreto che si proceda a norma degli artt. 567 e segg. c.p.c. Ne deriva che il provvedimento del tribunale, positivo o negativo che sia, è già un provvedimento del giudice dell'esecuzione, soggetto al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e quindi privo dell'attitudine alla definitività, derivandone l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.