10 Gen Art. 2892 — Divieto di proroga dei termini
Posted at 20:45h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo III – Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale > Capo IV – Delle ipoteche > Sezione XII – Del modo di liberare i beni dalle ipoteche
I termini fissati dal secondo comma dell’articolo 2889 e dal primo comma dell’articolo 2891 non possono essere prorogati.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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